Art. 54.
                    Funzioni mantenute allo Stato
  1. Sono  mantenute allo Stato,  ai sensi dell'articolo 3,  comma 1,
lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
  a)   all'osservatorio    e   monitoraggio    delle   trasformazioni
territoriali,  con   particolare  riferimento   ai  compiti   di  cui
all'articolo 52, all'abusivismo edilizio  ed al recupero, anche sulla
base dei dati forniti dai comuni;
  b)    all'indicazione   dei    criteri    per    la   raccolta    e
l'informatizzazione  di  tutto  il materiale  cartografico  ufficiale
esistente,  e  per  quello  in  corso di  elaborazione,  al  fine  di
unificare i diversi sistemi per una piu' agevole lettura dei dati;
  c) alla  predisposizione della  normativa tecnica nazionale  per le
opere  in cemento  armato  e  in acciaio  e  le  costruzioni in  zone
sismiche;
  d)  alla  salvaguardia  di  Venezia,   della  zona  lagunare  e  al
mantenimento  del regime  idraulico  lagunare, nei  limiti  e con  le
modalita' di  cui alle  leggi speciali vigenti  nonche' alla  legge 3
marzo 1963, n. 366;
  e) alla  promozione di  programmi innovativi  in ambito  urbano che
implichino   un   intervento   coordinato   da   parte   di   diverse
amministrazioni dello Stato.
  2. Le  funzioni di cui alle  lettere a), b),  c) ed e) del  comma 1
sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.
 
          Note all'art. 54:
            - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 59 del 1997  si
          veda in nota all'art. 3.
            -  La  legge  5  marzo 1963, n. 366 "Nuove norme relative
          alle lagune di Venezia e  di  Marano-Grado"  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1963, n. 89.