Art. 54. Funzioni mantenute allo Stato 1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative: a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all'articolo 52, all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni; b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una piu' agevole lettura dei dati; c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche; d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalita' di cui alle leggi speciali vigenti nonche' alla legge 3 marzo 1963, n. 366; e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato. 2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.
Note all'art. 54: - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 59 del 1997 si veda in nota all'art. 3. - La legge 5 marzo 1963, n. 366 "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1963, n. 89.