Art. 55.
Localizzazione di opere di interesse statale
1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di
interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti
locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da
parte dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo
delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione
triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.
2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti
conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi
pubblici, l'amministrazione procedente e' tenuta a predisporre,
insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti
urbanisticoterritoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e
sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio
comunale.