Art. 56. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.
Nota all'art. 56: - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 si veda in nota all'art. 3.