Art. 56.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le
funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle
disposizioni della presente sezione.
Nota all'art. 56:
- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.