Art. 57.
Pianificazione territoriale di coordinamento
e pianificazioni di settore
1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano
territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15
della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei
piani di tutela nei settori della protezione della natura, della
tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della
tutela delle bellezze naturali, sempreche' la definizione delle
relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia
e le amministrazioni, anche statali, competenti.
2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di
settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla
rispettiva normativa nazionale e regionale.
3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6,
del presente decreto legislativo.
Nota all'art. 57:
- Il testo dell'art. 15 della gia' citata legge n. 142
del 1990, e' il seguente:
"Art. 15 (Compiti di programmazione). - 1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni,
ai fini della programmazione economica, territoriale ed
ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale
di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali
secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e
agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri
programmi pluriennali sia di carattere generale che
settoriale e promuove il coordinamento dell'attivita'
programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano
territoriale di coordinamento che, ferme restando le
competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e
dei programmi regionali, determina indirizzi generali di
assetto del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione
alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori
infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica,
idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il
consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o
riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di
coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di
accertarne la conformita' agli indirizzi regionali della
programmazione socio-economica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione
nonche' norme che assicurino il concorso dei comuni alla
formazione dei programmi pluriennali e dei piani
territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli
strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai
comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa
attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di
accertare la compatibilita' di detti strumenti con le
previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche,
nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano
ai piani territoriali di coordinamento delle province e
tengono conto dei loro programmi pluriennali".