Art. 57.
             Pianificazione territoriale di coordinamento
                     e pianificazioni di settore
  1.  La  regione,   con  legge  regionale,  prevede   che  il  piano
territoriale  di coordinamento  provinciale  di  cui all'articolo  15
della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei
piani  di tutela  nei settori  della protezione  della natura,  della
tutela dell'ambiente,  delle acque e  della difesa del suolo  e della
tutela  delle  bellezze  naturali, sempreche'  la  definizione  delle
relative disposizioni avvenga nella forma  di intese fra la provincia
e le amministrazioni, anche statali, competenti.
  2. In mancanza dell'intesa di cui al  comma 1, i piani di tutela di
settore conservano  il valore e  gli effetti ad essi  assegnati dalla
rispettiva normativa nazionale e regionale.
  3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6,
del presente decreto legislativo.
 
          Nota all'art. 57:
            - Il testo dell'art. 15 della gia' citata  legge  n.  142
          del 1990, e' il seguente:
            "Art. 15 (Compiti di programmazione). - 1. La provincia:
             a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni,
          ai  fini  della  programmazione  economica, territoriale ed
          ambientale della regione;
             b) concorre alla determinazione del programma  regionale
          di  sviluppo  e  degli  altri  programmi  e piani regionali
          secondo norme dettate dalla legge regionale;
             c) formula e adotta, con riferimento alle  previsioni  e
          agli  obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri
          programmi  pluriennali  sia  di  carattere   generale   che
          settoriale   e  promuove  il  coordinamento  dell'attivita'
          programmatoria dei comuni.
            2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta  il  piano
          territoriale   di  coordinamento  che,  ferme  restando  le
          competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e
          dei programmi regionali, determina  indirizzi  generali  di
          assetto del territorio e, in particolare, indica:
             a)  le  diverse destinazioni del territorio in relazione
          alla prevalente vocazione delle sue parti;
             b)  la  localizzazione   di   massima   delle   maggiori
          infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
             c)  le  linee  di intervento per la sistemazione idrica,
          idrogeologica ed idraulico-forestale ed in  genere  per  il
          consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
             d)  le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o
          riserve naturali.
            3.  I  programmi  pluriennali  e il piano territoriale di
          coordinamento  sono  trasmessi  alla  regione  ai  fini  di
          accertarne  la  conformita'  agli indirizzi regionali della
          programmazione socio-economica e territoriale.
            4. La legge regionale detta le procedure di  approvazione
          nonche'  norme  che  assicurino il concorso dei comuni alla
          formazione  dei   programmi   pluriennali   e   dei   piani
          territoriali di coordinamento.
            5.  Ai  fini  del coordinamento e dell'approvazione degli
          strumenti di pianificazione  territoriale  predisposti  dai
          comuni,   la   provincia   esercita  le  funzioni  ad  essa
          attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di
          accertare la  compatibilita'  di  detti  strumenti  con  le
          previsioni del piano territoriale di coordinamento.
            6.    Gli    enti   e   le   amministrazioni   pubbliche,
          nell'esercizio delle rispettive competenze,  si  conformano
          ai  piani  territoriali  di  coordinamento delle province e
          tengono conto dei loro programmi pluriennali".