Art. 65. 1. Nel secondo comma dell'articolo 255 del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice istruttore".
Nota all'art. 65: - Il testo vigente dell'art. 255 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 255 (Mancata comparizione dei testimoni). - Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore puo' ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire diecimila, oltre che alle spese causate dalla mancata presentazione. Se il testimone si trova nell'impossibilita' di presentarsi o ne e' esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo.".