Art. 65.

  1.  Nel  secondo  comma  dell'articolo  255 del codice di procedura
civile  la  parola  "pretore"  e'  sostituita  dalle  parole "giudice
istruttore".
 
           Nota all'art. 65:
            -  Il testo vigente dell'art. 255 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  255  (Mancata comparizione dei testimoni). - Se il
          testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice
          istruttore  puo'  ordinare  una  nuova  intimazione  oppure
          disporne  l'accompagnamento  all'udienza  stessa o ad altra
          successiva. Con la medesima ordinanza  lo  condanna  a  una
          pena  pecuniaria  non  inferiore  a  lire quattromila e non
          superiore a lire diecimila, oltre che  alle  spese  causate
          dalla mancata presentazione.
            Se   il   testimone   si   trova  nell'impossibilita'  di
          presentarsi  o  ne  e'  esentato  dalla   legge   o   dalle
          convenzioni  internazionali  il  giudice  si reca nella sua
          abitazione o nel suo ufficio; e,  se  questi  sono  situati
          fuori  della circoscrizione del tribunale, delega all'esame
          il giudice istruttore del luogo.".