Art. 66.

  1.  Nell'articolo  259  del  codice  di  procedura civile la parola
"pretore" e' sostituita dalle parole "giudice istruttore del luogo".
 
           Nota all'art. 66:
            - Il testo vigente dell'art. 259 del codice di  procedura
          civile,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 259 (Modo dell'ispezione). - All'ispezione  procede
          personalmente  il  giudice  istruttore,  assistito,  quando
          occorre, da un consulente  tecnico,  anche  se  l'ispezione
          deve  eseguirsi  fuori  della circoscrizione del tribunale,
          tranne  che  esigenze  di  servizio  gli   impediscano   di
          allontanarsi  dalla  sede.  In  tal  caso delega il giudice
          istruttore del luogo a norma dell'art. 203.".