Art. 66. 1. Nell'articolo 259 del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice istruttore del luogo".
Nota all'art. 66: - Il testo vigente dell'art. 259 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 259 (Modo dell'ispezione). - All'ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico, anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore del luogo a norma dell'art. 203.".