Art. 67.

  1. L'articolo 274-bis del codice di procedura civile e' abrogato.
 
           Nota all'art. 67:
            -  L'art.  274-bis  del codice di procedura civile recava
          disposizioni in tema di rapporti  tra  collegio  e  giudice
          istruttore in funzione di giudice unico.