Art. 68.

  1.  Dopo  il  capo  III  del  titolo  I  del libro II del codice di
procedura civile sono inseriti i seguenti:
                            "Capo III-bis
                Del procedimento davanti al tribunale
                     in composizione monocratica
  Art.  281-bis.  (Norme  applicabili). - Nel procedimento davanti al
tribunale   in  composizione  monocratica  si  osservano,  in  quanto
applicabili,  le  disposizioni  dei capi precedenti, ove non derogate
dalle disposizioni del presente capo.
  Art.  281-ter.  (Poteri  istruttori del giudice). - Il giudice puo'
disporre  d'ufficio  la  prova  testimoniale formulandone i capitoli,
quando  le  parti  nella  esposizione  dei  fatti  si sono riferite a
persone che appaiono in grado di conoscere la verita'.
  Art.   281-quater.   (Decisione   del   tribunale  in  composizione
monocratica).  -  Le  cause  nelle  quali  il  tribunale  giudica  in
composizione   monocratica  sono  decise,  con  tutti  i  poteri  del
collegio,  dal  giudice  designato  a  norma  dell'articolo 168-bis o
dell'articolo 484, secondo comma.
  Art.  281-quinquies.  (Decisione a seguito di trattazione scritta o
mista).  -  Il  giudice,  fatte  precisare  le  conclusioni  a  norma
dell'articolo  189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e
delle  memorie  di  replica  a  norma  dell'articolo  190  e, quindi,
deposita  la  sentenza  in  cancelleria  entro  trenta  giorni  dalla
scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
  Se  una  delle  parti  lo richiede, il giudice, disposto lo scambio
delle  sole  comparse  conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa
l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza
del  termine  per il deposito delle comparse medesime; la sentenza e'
depositata   entro   i   trenta   giorni  successivi  all'udienza  di
discussione.
  Art.  281-sexies.  (Decisione a seguito di trattazione orale). - Se
non  dispone  a  norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte
precisare  le  conclusioni,  puo' ordinare la discussione orale della
causa  nella  stessa  udienza  o,  su istanza di parte, in un'udienza
successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando
lettura  del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
  In   tal   caso,   la   sentenza   si  intende  pubblicata  con  la
sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e'
immediatamente depositata in cancelleria.
                            Capo III-ter
                      Dei rapporti tra collegio
                        e giudice monocratico
  Art.  281-septies. (Rimessione della causa al giudice monocratico).
- Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per
la  decisione,  deve  essere  decisa  dal  tribunale  in composizione
monocratica,  rimette  la  causa  davanti  al  giudice istruttore con
ordinanza   non   impugnabile   perche'   provveda,   quale   giudice
monocratico,  a  norma  degli  articoli  281-quater,  281-quinquies e
281-sexies.
  Art.   281-octies.   (Rimessione   della   causa  al  tribunale  in
composizione  collegiale). - Il giudice, quando rileva che una causa,
riservata  per  la  decisione  davanti  a  se' in funzione di giudice
monocratico,   deve  essere  decisa  dal  tribunale  in  composizione
collegiale, provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189.
  Art.  281-nonies. (Connessione). - In caso di connessione tra cause
che  debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e
cause  che  debbono  essere  decise  dal  tribunale  in  composizione
monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito
dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio,
il  quale  pronuncia  su  tutte  le  domande,  a meno che disponga la
separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).".