Art. 53.
                         Funzioni soppresse
  Sono o restano soppresse:
  a)  le  funzioni  consultive,  spettanti al Consiglio superiore dei
lavori  pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;
  b)  le  attribuzioni  spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai
sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia
di piani territoriali di coordinamento;
  c)  le  funzioni  relative  alla  tenuta dell'albo degli esperti di
pianificazione;
  d)   le   residue   funzioni   statali   in  materia  di  piani  di
ricostruzione;
  e)   le  funzioni  giurisdizionali  delle  commissioni  centrale  e
regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.