Art. 53. Funzioni soppresse Sono o restano soppresse: a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico; b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di piani territoriali di coordinamento; c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione; d) le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione; e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.