Art. 54.
                    Funzioni mantenute allo Stato
  1.  Sono  mantenute  allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
  a)    all'osservatorio    e   monitoraggio   delle   trasformazioni
territoriali,   con   particolare   riferimento  ai  compiti  di  cui
all'articolo  52, all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla
base dei dati forniti dai comuni;
  b)    all'indicazione    dei    criteri    per    la   raccolta   e
l'informatizzazione  di  tutto  il  materiale  cartografico ufficiale
esistente,  e  per  quello  in  corso  di  elaborazione,  al  fine di
unificare i diversi sistemi per una piu' agevole lettura dei dati;
  c)  alla  predisposizione  della normativa tecnica nazionale per le
opere  in  cemento  armato  e  in  acciaio  e  le costruzioni in zone
sismiche;
  d)   alla  salvaguardia  di  Venezia,  della  zona  lagunare  e  al
mantenimento  del  regime  idraulico  lagunare,  nei  limiti e con le
modalita'  di  cui  alle  leggi speciali vigenti nonche' alla legge 3
marzo 1963, n. 366;
  e)  alla  promozione  di  programmi innovativi in ambito urbano che
implichino   un   intervento   coordinato   da   parte   di   diverse
amministrazioni dello Stato.
  2.  Le  funzioni  di  cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1
sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.