Art. 55.
            Localizzazione di opere di interesse statale
  1.   Le  procedure  di  localizzazione  delle  opere  pubbliche  di
interesse  di  amministrazioni  diverse  dalle  regioni  e dagli enti
locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da
parte  dell'amministrazione  interessata,  di  un  quadro complessivo
delle  opere e degli interventi compresi nella propria programmazione
triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.
  2.  Nei  casi  di  variazione  degli  strumenti urbanistici vigenti
conseguente  all'approvazione  di  progetti  di  opere  e  interventi
pubblici,  l'amministrazione  procedente  e'  tenuta  a  predisporre,
insieme   al   progetto,   uno   specifico   studio   sugli   effetti
urbanisticoterritoriali  e  ambientali dell'opera o dell'intervento e
sulle  misure  necessarie  per  il  suo  inserimento  nel  territorio
comunale.