Art. 56.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1.  Sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali, ai sensi
dell'articolo  4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le
funzioni  amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle
disposizioni della presente sezione.