Art. 57.
            Pianificazione territoriale di coordinamento
                     e pianificazioni di settore
  1.   La   regione,  con  legge  regionale,  prevede  che  il  piano
territoriale  di  coordinamento  provinciale  di  cui all'articolo 15
della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei
piani  di  tutela  nei  settori  della protezione della natura, della
tutela  dell'ambiente,  delle  acque e della difesa del suolo e della
tutela  delle  bellezze  naturali,  sempreche'  la  definizione delle
relative  disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia
e le amministrazioni, anche statali, competenti.
  2.  In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di
settore  conservano  il  valore e gli effetti ad essi assegnati dalla
rispettiva normativa nazionale e regionale.
  3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6,
del presente decreto legislativo.