Art. 57
Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la
metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio
1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza
degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a
migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore petrolifero,
sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli
minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del
sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri
cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita' autorizzata
non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c),
numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in
materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici
di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma
56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel
rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
coordinato con i tempi sopra indicati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni,
concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti
per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23
agosto 2004, n. 239, (( sono rilasciati )) entro il termine di
centottanta giorni.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' inserito il seguente: «4-bis. Le concessioni per l'impianto e
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del
codice della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi
della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.».
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle
concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la
competitivita' economica sui mercati internazionali, la
semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui
ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei vincoli e delle
prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, promuove accordi di programma con le
amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri (( per la
finanza pubblica )), per la realizzazione delle modifiche degli
stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino
nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'
dell'attivita' produttiva degli stabilimenti di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento
energetico del Paese (( e degli impianti industriali )).
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le
autorizzazioni ambientali (( gia' rilasciate ai gestori dei suddetti
stabilimenti )), in quanto necessarie per l'attivita' autorizzata
residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza.
(( 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano
anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad
uso energetico. ))
9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti di
interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto
possono continuare a essere eserciti senza necessita' di procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione
di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10. La durata delle nuove concessioni per le attivita' di
bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice
della navigazione e all'articolo 60 (( del regolamento per
l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione
marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, )) e' fissata in almeno dieci anni.
11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante
«Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone
nella benzina super senza piombo con colorante verde».
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23,
comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano
ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio
dell'impianto.
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di
accisa.
14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' consentito:
a) la detenzione promiscua di piu' parti del medesimo prodotto
destinato per distinte operazioni di rifornimento;
b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le
operazioni di bunkeraggio;
c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle
ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.
15. Dall'attuazione del presente articolo (( non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, lett. i),
comma 8, lett. c), numero 6), comma 56, comma 58, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, recante: "Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia":
"7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i seguenti
compiti e funzioni amministrativi:
(Omissis).
i) l'individuazione delle infrastrutture e degli
insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi
inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del
relativo utilizzo, il contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo
delle tecnologie innovative per la generazione di energia
elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a
quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;"
"8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
(Omissis).
c) con particolare riguardo al settore degli oli
minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle
loro distillazioni e tutte le specie e qualita' di prodotti
petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di
petrolio liquefatto e il biodiesel:
(Omissis).
6) individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, della rete nazionale di oleodotti."
"56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
lettera a), sono attivita' sottoposte a regimi
autorizzativi:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti
di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e
stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacita' complessiva di
lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della
capacita' complessiva autorizzata di stoccaggio di oli
minerali."
"58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o
dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle
attivita' di cui al comma 56, lettere c) e d), nonche'
quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate
dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in
materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di
prevenzione incendi e di demanio marittimo.".
Si riporta il testo degli articoli 52 e 66 del citato
Codice della navigazione:
"Art. 52 (Impianto ed esercizio di depositi e
stabilimenti ).
Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi
e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in
parte entro i confini del demanio marittimo o del mare
territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a
corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle
disposizioni del presente titolo.
Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di
depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive e'
richiesta inoltre l'autorizzazione del ministro per le
comunicazioni.
L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti
predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia
stabilite dall'autorita' marittima. L'impianto e
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo
comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in
materia."
"Art. 66 (Navi e galleggianti addetti al servizio dei
porti).
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le
disposizioni del regolamento, l'impiego delle navi, dei
galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette
al servizio del porto.".
Si riporta l'epigrafe della legge 7 agosto 1990, n.
241:
Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.".
Si riporta il testo degli articoli 26 e 242 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in
materia ambientale":
"Art. 26 (Decisione).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24 l'autorita'
competente conclude con provvedimento espresso e motivato
il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei
centocinquanta giorni successivi alla presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in
cui e' necessario procedere ad accertamenti ed indagini di
particolare complessita', l'autorita' competente, con atto
motivato, dispone il prolungamento del procedimento di
valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni
dandone comunicazione al proponente.
2. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente
articolo ovvero dall'articolo 24 implica l'esercizio del
potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che
provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti
interessate, entro sessanta giorni, previa diffida
all'organo competente ad adempire entro il termine di venti
giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale in sede non statale, si applicano le
disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata
in vigore di apposite norme regionali e delle province
autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina
comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati
all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto.
2-bis. La tutela avverso il silenzio
dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni
generali del processo amministrativo.
3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione,
integrazioni alla documentazione presentata, con
l'indicazione di un termine per la risposta che non puo'
superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza
del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque
giorni. L'autorita' competente esprime il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni
dalla presentazione degli elaborati modificati.
3-bis. L'autorita' competente, ove ritenga che le
modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle
stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e,
contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo
le modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto
emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia
interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo
studio di impatto ambientale, presentare proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche
apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo
caso, l'autorita' competente esprime il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
delle osservazioni.
3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle
richieste di integrazioni da parte dell'autorita'
competente, non presentando gli elaborati modificati, o
ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della
valutazione.
4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati in materia ambientale, necessari per la
realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.
5. Il provvedimento contiene le condizioni per la
realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti,
nonche' quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In
nessun caso puo' farsi luogo all'inizio dei lavori senza
che sia intervenuto il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale.
6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione
devono essere realizzati entro cinque anni dalla
pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto
il provvedimento puo' stabilire un periodo piu' lungo.
Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza
del proponente, dall'autorita' che ha emanato il
provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto
ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al
presente comma si applicano ai procedimenti avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4."
"Art. 242 (Procedure operative ed amministrative).
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente
in grado di contaminare il sito, il responsabile
dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le
misure necessarie di prevenzione e ne da' immediata
comunicazione ai sensi e con le modalita' di cui
all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica
all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che
possano ancora comportare rischi di aggravamento della
situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le
necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone
interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare
sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che
il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della
zona contaminata, dandone notizia, con apposita
autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti
per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica
di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di
verifica e di controllo da parte dell'autorita' competente
da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in
cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo
evento, i parametri da valutare devono essere individuati,
caso per caso, sulla base della storia del sito e delle
attivita' ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2
accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo
parametro, il responsabile dell'inquinamento ne da'
immediata notizia al comune ed alle province competenti per
territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e
di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi
trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,
nonche' alla regione territorialmente competente il piano
di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2
alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta
giorni successivi la regione, convocata la conferenza di
servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con
eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione
regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse
alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta
da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione,
al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio
sito specifica per la determinazione delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della
procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle
more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente
decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di
caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla
regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza
di servizi convocata dalla regione, a seguito
dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto
responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti
giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i
sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale
documento e' inviato ai componenti della conferenza di
servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la
delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
5 Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' inferiore alle concentrazioni soglia
di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione
del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di
servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di
monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della
situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi
di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni
dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed
alla regione competenti per territorio un piano di
monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6. La regione, sentita la provincia, approva il piano
di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello
stesso. L'anzidetto termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita'
di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti del progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo
caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione
del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di
monitoraggio il soggetto responsabile ne da' comunicazione
alla regione ed alla provincia, inviando una relazione
tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.
Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio rilevino il
superamento di uno o piu' delle concentrazioni soglia di
rischio, il soggetto responsabile dovra' avviare la
procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio, il progetto operativo
degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine
di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza
di cui al periodo precedente, che presentino particolari
complessita' a causa della natura della contaminazione,
degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi
medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi
progettuali distinte al fine di rendere possibile la
realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi
temporali successive. La regione, acquisito il parere del
comune e della provincia interessati mediante apposita
conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile,
approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed
integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora la
regione ravvisi la necessita' di richiedere, mediante atto
adeguatamente motivato, integrazioni documentali o
approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine
per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per
l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del
progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e
dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il
tempo strettamente necessario all'attuazione medesima,
l'autorizzazione regionale di cui al presente comma
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi,
in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto
ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e
rocce da scavo all'interno dell'area oggetto
dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle
falde. L'autorizzazione costituisce, altresi', variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita',
di urgenza ed indifferibilita' dei lavori. Con il
provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti
anche i tempi di esecuzione, indicando altresi' le
eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei
lavori ed e' fissata l'entita' delle garanzie finanziarie,
in misura non superiore al cinquanta per cento del costo
stimato dell'intervento, che devono essere prestate in
favore della regione per la corretta esecuzione ed il
completamento degli interventi medesimi.
8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
sicurezza operativa o permanente, nonche' per
l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a
costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available
Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle
normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla
parte quarta del presente decreto,
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti
contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed
ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei
contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa
sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio
dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se
all'atto della cessazione dell'attivita' si rendera'
necessario un intervento di bonifica o un intervento di
messa in sicurezza permanente. Possono essere altresi'
autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e
delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la
possibilita' di effettuare o completare gli interventi di
bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
prevenzione dei rischi.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in
sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita' in
esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di
approvazione del progetto assicura che i suddetti
interventi siano articolati in modo tale da risultare
compatibili con la prosecuzione della attivita'.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente
all'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto che si manifestino successivamente a tale data in
assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione,
alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una
potenziale contaminazione unitamente al piano di
caratterizzazione del sito, al fine di determinarne
l'entita' e l'estensione con riferimento ai parametri
indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi
4 e seguenti.
12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono svolte
dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si
coordina con le altre amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della
caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in
Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita
dalle amministrazioni ordinariamente competenti a
rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la
realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel
progetto. La relativa documentazione e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni
prima della data fissata per la discussione e, in caso di
decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve
fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
Compete alla provincia rilasciare la certificazione di
avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a
rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal
ricevimento della delibera di adozione, al rilascio
provvede la regione.".
Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato Codice
della Navigazione:
"Art. 60 (Concessione di esercizio di servizi
portuali).
L'esercizio di servizi portuali che richiedono impiego
di navi e galleggianti, indicati nell'articolo 66 del
codice, e' soggetto a concessione dell'autorita' marittima
mercantile.
La concessione e' fatta nei modi e con le formalita'
stabilite dagli articoli 5 a 39.".
Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle
Finanze 6 marzo 1997:
Decreto del Ministro delle Finanze 6 marzo 1997,
recante: "Sostituzione del tracciante acetofenone nella
benzina super senza piombo con colorante verde", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, n. 64.
Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,
recante:" Definizione e proroga di termini, nonche'
conseguenti disposizioni urgenti":
"Art. 23 (Disposizioni in materia di energia e
attivita' produttive).
(Omissis).
4. I termini di durata delle concessioni e degli
affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione
della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9
della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al
dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se
successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione
delle risultanze finali dell'intervento".