Art. 57 
 
 
Disposizioni  per  le  infrastrutture  energetiche  strategiche,   la
       metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio 
 
   1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e  la  sicurezza
degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a
migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore  petrolifero,
sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti  strategici  ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i),  della  legge  23  agosto
2004, n. 239: 
    a) gli  stabilimenti  di  lavorazione  e  di  stoccaggio  di  oli
minerali; 
    b)  i  depositi  costieri   di   oli   minerali   come   definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione; 
    c) i depositi di carburante per aviazione  siti  all'interno  del
sedime aeroportuale; 
    d)  i  depositi  di  stoccaggio  di  prodotti   petroliferi,   ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri
cubi 10.000; 
    e) i depositi di stoccaggio di G.P.L.  di  capacita'  autorizzata
non inferiore a tonnellate 200; 
    f) gli oleodotti di cui all'articolo  1,  comma  8,  lettera  c),
numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239. 
  2. Fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  normative  in
materia ambientale, per le infrastrutture e  insediamenti  strategici
di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo  1,  comma
56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero
dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel
rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge  7  agosto
1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
coordinato con i tempi sopra indicati. 
  4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  26  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  le  autorizzazioni,  concessioni,
concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente  previsti
per le modifiche di cui all'articolo 1,  comma  58,  della  legge  23
agosto 2004, n. 239, ((  sono  rilasciati  ))  entro  il  termine  di
centottanta giorni. 
  5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' inserito il seguente: «4-bis. Le concessioni per l'impianto  e
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui  all'articolo  52  del
codice   della   navigazione   e   delle   opere    necessarie    per
l'approvvigionamento degli stessi,  dichiarati  strategici  ai  sensi
della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.». 
  6. La disposizione di cui al comma 5 non  trova  applicazione  alle
concessioni gia' rilasciate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  7. Al fine di ridurre gli oneri  sulle  imprese  e  migliorarne  la
competitivita'   economica    sui    mercati    internazionali,    la
semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui
ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei  vincoli  e  delle
prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  promuove  accordi  di  programma  con   le
amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri  ((  per  la
finanza pubblica )),  per  la  realizzazione  delle  modifiche  degli
stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e  ripristino
nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'
dell'attivita' produttiva degli  stabilimenti  di  lavorazione  e  di
stoccaggio  di  oli  minerali  strategici  per   l'approvvigionamento
energetico del Paese (( e degli impianti industriali )). 
  8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione  e  di
stoccaggio  di  oli  minerali  in  depositi  di  oli   minerali,   le
autorizzazioni ambientali (( gia' rilasciate ai gestori dei  suddetti
stabilimenti )), in quanto  necessarie  per  l'attivita'  autorizzata
residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza. 
  (( 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1  a  8  si  applicano
anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad
uso energetico. )) 
  9. Nel caso di  attivita'  di  reindustrializzazione  dei  siti  di
interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa  gia'  in  atto
possono continuare a essere eserciti senza  necessita'  di  procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto  di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la  non  compromissione
di  eventuali   successivi   interventi   di   bonifica,   ai   sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  10.  La  durata  delle  nuove  concessioni  per  le  attivita'   di
bunkeraggio a mezzo bettoline, di  cui  all'articolo  66  del  Codice
della  navigazione  e  all'articolo  60  ((   del   regolamento   per
l'esecuzione  del  medesimo  codice  della  navigazione  (Navigazione
marittima), di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
febbraio 1952, n. 328, )) e' fissata in almeno dieci anni. 
  11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo  1997  recante
«Disposizioni in materia di sostituzione del  tracciante  acetofenone
nella benzina super senza piombo con colorante verde». 
  12. Per gli interventi di metanizzazione di  cui  all'articolo  23,
comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.  51,  i  quali  siano
ancora in corso di esecuzione e non collaudati  decorsi  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
di cui allo stesso comma  4  decorrono  dalla  entrata  in  esercizio
dell'impianto. 
  13. Sono fatte salve  le  disposizioni  tributarie  in  materia  di
accisa. 
  14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane,  da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, e' consentito: 
    a) la detenzione promiscua di piu' parti  del  medesimo  prodotto
destinato per distinte operazioni di rifornimento; 
    b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile  che  riepiloga  le
operazioni di bunkeraggio; 
    c) di effettuare le operazioni di  rifornimento  nell'arco  delle
ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale. 
  15. Dall'attuazione del presente articolo ((  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )). 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, lett. i),
          comma 8, lett. c), numero 6), comma  56,  comma  58,  della
          legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante:  "Riordino  del
          settore  energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il
          riassetto  delle  disposizioni  vigenti   in   materia   di
          energia": 
              "7. Sono  esercitati  dallo  Stato,  anche  avvalendosi
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i seguenti
          compiti e funzioni amministrativi: 
              (Omissis). 
              i)  l'individuazione  delle  infrastrutture   e   degli
          insediamenti strategici, ai sensi della legge  21  dicembre
          2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002,  n.
          190, al fine di  garantire  la  sicurezza  strategica,  ivi
          inclusa quella degli approvvigionamenti  energetici  e  del
          relativo    utilizzo,    il    contenimento    dei    costi
          dell'approvvigionamento energetico del Paese,  lo  sviluppo
          delle tecnologie innovative per la generazione  di  energia
          elettrica  e  l'adeguamento  della  strategia  nazionale  a
          quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;" 
              "8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni: 
              (Omissis). 
              c)  con  particolare  riguardo  al  settore  degli  oli
          minerali, intesi come oli minerali  greggi,  residui  delle
          loro distillazioni e tutte le specie e qualita' di prodotti
          petroliferi derivati  e  assimilati,  compresi  il  gas  di
          petrolio liquefatto e il biodiesel: 
              (Omissis). 
              6)  individuazione,  di  intesa   con   la   Conferenza
          unificata, della rete nazionale di oleodotti." 
              "56.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,
          lettera   a),   sono   attivita'   sottoposte   a    regimi
          autorizzativi: 
              a) l'installazione e l'esercizio di nuovi  stabilimenti
          di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; 
              b) la dismissione degli stabilimenti di  lavorazione  e
          stoccaggio di oli minerali; 
              c)  la  variazione  della  capacita'   complessiva   di
          lavorazione degli stabilimenti di oli minerali; 
              d) la  variazione  di  oltre  il  30  per  cento  della
          capacita' complessiva  autorizzata  di  stoccaggio  di  oli
          minerali." 
              "58. Le modifiche degli stabilimenti di  lavorazione  o
          dei  depositi  di  oli  minerali,  non   ricomprese   nelle
          attivita' di cui al comma 56,  lettere  c)  e  d),  nonche'
          quelle  degli  oleodotti,   sono   liberamente   effettuate
          dall'operatore, nel rispetto  delle  normative  vigenti  in
          materia ambientale, sanitaria, fiscale,  di  sicurezza,  di
          prevenzione incendi e di demanio marittimo.". 
              Si riporta il testo degli articoli 52 e 66  del  citato
          Codice della navigazione: 
              "Art.  52  (Impianto  ed  esercizio   di   depositi   e
          stabilimenti ). 
              Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi
          e stabilimenti, i quali siano  situati  anche  soltanto  in
          parte entro i confini del  demanio  marittimo  o  del  mare
          territoriale, ovvero siano comunque collegati  al  mare,  a
          corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma  delle
          disposizioni del presente titolo. 
              Per l'impianto  e  l'esercizio  di  stabilimenti  o  di
          depositi costieri di sostanze infiammabili o  esplosive  e'
          richiesta inoltre  l'autorizzazione  del  ministro  per  le
          comunicazioni. 
              L'impianto e l'esercizio dei  depositi  e  stabilimenti
          predetti  sono  sottoposti  alle  disposizioni  di  polizia
          stabilite   dall'autorita'    marittima.    L'impianto    e
          l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui  al  secondo
          comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in
          materia." 
              "Art. 66 (Navi e galleggianti addetti al  servizio  dei
          porti). 
              Il comandante del porto regola  e  vigila,  secondo  le
          disposizioni del regolamento,  l'impiego  delle  navi,  dei
          galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette
          al servizio del porto.". 
              Si riporta l'epigrafe della legge  7  agosto  1990,  n.
          241: 
              Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.". 
              Si riporta il testo degli articoli 26 e 242 del decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  recante:  "Norme  in
          materia ambientale": 
              "Art. 26 (Decisione). 
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo  24  l'autorita'
          competente conclude con provvedimento espresso  e  motivato
          il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale  nei
          centocinquanta   giorni   successivi   alla   presentazione
          dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei  casi  in
          cui e' necessario procedere ad accertamenti ed indagini  di
          particolare complessita', l'autorita' competente, con  atto
          motivato, dispone  il  prolungamento  del  procedimento  di
          valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni
          dandone comunicazione al proponente. 
              2. L'inutile decorso dei termini previsti dal  presente
          articolo ovvero dall'articolo 24  implica  l'esercizio  del
          potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che
          provvede, su istanza delle amministrazioni  o  delle  parti
          interessate,  entro   sessanta   giorni,   previa   diffida
          all'organo competente ad adempire entro il termine di venti
          giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di  impatto
          ambientale  in  sede   non   statale,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al periodo precedente fino  all'entrata
          in vigore di apposite  norme  regionali  e  delle  province
          autonome,  da  adottarsi  nel  rispetto  della   disciplina
          comunitaria vigente in materia e  dei  principi  richiamati
          all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto. 
              2-bis.    La     tutela     avverso     il     silenzio
          dell'Amministrazione  e'  disciplinata  dalle  disposizioni
          generali del processo amministrativo. 
              3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente
          entro trenta giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui
          all'articolo  24,   comma   4,   in   un'unica   soluzione,
          integrazioni   alla    documentazione    presentata,    con
          l'indicazione di un termine per la risposta  che  non  puo'
          superare i quarantacinque giorni, prorogabili,  su  istanza
          del proponente, per un massimo di ulteriori  quarantacinque
          giorni. L'autorita' competente esprime il provvedimento  di
          valutazione dell'impatto ambientale  entro  novanta  giorni
          dalla presentazione degli elaborati modificati. 
              3-bis.  L'autorita'  competente,  ove  ritenga  che  le
          modifiche apportate siano sostanziali e  rilevanti  per  il
          pubblico, dispone che il proponente  depositi  copia  delle
          stesse   ai   sensi   dell'articolo   23,   comma   3,   e,
          contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito  secondo
          le modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro  il
          termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto
          emendato ai sensi del  presente  articolo,  chiunque  abbia
          interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo
          studio   di   impatto   ambientale,   presentare    proprie
          osservazioni, anche fornendo  nuovi  o  ulteriori  elementi
          conoscitivi e valutativi in relazione alle  sole  modifiche
          apportate agli elaborati ai sensi del comma  3.  In  questo
          caso, l'autorita' competente esprime  il  provvedimento  di
          valutazione dell'impatto ambientale  entro  novanta  giorni
          dalla scadenza del termine previsto  per  la  presentazione
          delle osservazioni. 
              3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle
          richieste   di   integrazioni   da   parte   dell'autorita'
          competente, non presentando  gli  elaborati  modificati,  o
          ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della
          valutazione. 
              4.  Il  provvedimento   di   valutazione   dell'impatto
          ambientale sostituisce o coordina tutte le  autorizzazioni,
          intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e  assensi
          comunque denominati in materia ambientale, necessari per la
          realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. 
              5. Il  provvedimento  contiene  le  condizioni  per  la
          realizzazione,  esercizio  e  dismissione   dei   progetti,
          nonche' quelle relative ad eventuali  malfunzionamenti.  In
          nessun caso puo' farsi luogo all'inizio  dei  lavori  senza
          che  sia  intervenuto  il  provvedimento   di   valutazione
          dell'impatto ambientale. 
              6. I  progetti  sottoposti  alla  fase  di  valutazione
          devono  essere   realizzati   entro   cinque   anni   dalla
          pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto
          ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto
          il provvedimento puo'  stabilire  un  periodo  piu'  lungo.
          Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza
          del  proponente,   dall'autorita'   che   ha   emanato   il
          provvedimento, la  procedura  di  valutazione  dell'impatto
          ambientale deve essere  reiterata.  I  termini  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano  ai   procedimenti   avviati
          successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto
          legislativo 16 gennaio 2008, n. 4." 
              "Art. 242 (Procedure operative ed amministrative). 
              1. Al verificarsi di un evento che  sia  potenzialmente
          in  grado  di  contaminare   il   sito,   il   responsabile
          dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore  le
          misure  necessarie  di  prevenzione  e  ne  da'   immediata
          comunicazione  ai  sensi  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica
          all'atto di individuazione di contaminazioni  storiche  che
          possano ancora  comportare  rischi  di  aggravamento  della
          situazione di contaminazione. 
              2.  Il  responsabile  dell'inquinamento,   attuate   le
          necessarie  misure  di  prevenzione,  svolge,  nelle   zone
          interessate dalla contaminazione,  un'indagine  preliminare
          sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti  che
          il livello delle concentrazioni  soglia  di  contaminazione
          (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino  della
          zona   contaminata,   dandone   notizia,    con    apposita
          autocertificazione, al comune ed alla provincia  competenti
          per territorio entro quarantotto ore  dalla  comunicazione.
          L'autocertificazione conclude il procedimento  di  notifica
          di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di
          verifica e di controllo da parte dell'autorita'  competente
          da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso  in
          cui l'inquinamento non  sia  riconducibile  ad  un  singolo
          evento, i parametri da valutare devono essere  individuati,
          caso per caso, sulla base della storia  del  sito  e  delle
          attivita' ivi svolte nel tempo. 
              3. Qualora l'indagine preliminare di  cui  al  comma  2
          accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un  solo
          parametro,  il  responsabile   dell'inquinamento   ne   da'
          immediata notizia al comune ed alle province competenti per
          territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e
          di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi
          trenta  giorni,  presenta  alle  predette  amministrazioni,
          nonche' alla regione territorialmente competente  il  piano
          di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato  2
          alla parte quarta del  presente  decreto.  Entro  i  trenta
          giorni successivi la regione, convocata  la  conferenza  di
          servizi,  autorizza  il  piano  di  caratterizzazione   con
          eventuali   prescrizioni   integrative.    L'autorizzazione
          regionale costituisce assenso per tutte le  opere  connesse
          alla  caratterizzazione,  sostituendosi   ad   ogni   altra
          autorizzazione, concessione, concerto, intesa,  nulla  osta
          da parte della pubblica amministrazione. 
              4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione,
          al sito e' applicata la procedura di  analisi  del  rischio
          sito specifica per la determinazione  delle  concentrazioni
          soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della
          procedura di analisi di rischio sono stabiliti con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e della salute entro il  30  giugno  2008.  Nelle
          more dell'emanazione del predetto decreto,  i  criteri  per
          l'applicazione della procedura di analisi di  rischio  sono
          riportati nell'Allegato 1 alla parte  quarta  del  presente
          decreto. Entro sei  mesi  dall'approvazione  del  piano  di
          caratterizzazione, il soggetto responsabile  presenta  alla
          regione i risultati dell'analisi di rischio. La  conferenza
          di   servizi   convocata   dalla   regione,    a    seguito
          dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il  soggetto
          responsabile, cui e' dato  un  preavviso  di  almeno  venti
          giorni, approva il documento di analisi di rischio entro  i
          sessanta  giorni  dalla  ricezione   dello   stesso.   Tale
          documento e' inviato  ai  componenti  della  conferenza  di
          servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
          conferenza e,  in  caso  di  decisione  a  maggioranza,  la
          delibera di adozione fornisce  una  adeguata  ed  analitica
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza. 
              5 Qualora gli esiti  della  procedura  dell'analisi  di
          rischio dimostrino che la concentrazione  dei  contaminanti
          presenti nel sito e' inferiore alle  concentrazioni  soglia
          di rischio, la conferenza dei servizi,  con  l'approvazione
          del documento dell'analisi del rischio,  dichiara  concluso
          positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di
          servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma  di
          monitoraggio  sul  sito  circa  la  stabilizzazione   della
          situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi
          di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
          fine,  il  soggetto  responsabile,  entro  sessanta  giorni
          dall'approvazione di cui sopra,  invia  alla  provincia  ed
          alla  regione  competenti  per  territorio  un   piano   di
          monitoraggio nel quale sono individuati: 
              a) i parametri da sottoporre a controllo; 
              b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 
              6. La regione, sentita la provincia, approva  il  piano
          di monitoraggio entro trenta giorni dal  ricevimento  dello
          stesso. L'anzidetto termine puo' essere  sospeso  una  sola
          volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita'
          di  richiedere,  mediante  atto   adeguatamente   motivato,
          integrazioni documentali o  approfondimenti  del  progetto,
          assegnando un congruo termine per l'adempimento. In  questo
          caso il termine per l'approvazione decorre dalla  ricezione
          del  progetto  integrato.  Alla  scadenza  del  periodo  di
          monitoraggio il soggetto responsabile ne da'  comunicazione
          alla regione ed  alla  provincia,  inviando  una  relazione
          tecnica riassuntiva degli esiti  del  monitoraggio  svolto.
          Nel caso in cui le attivita' di  monitoraggio  rilevino  il
          superamento di uno o piu' delle  concentrazioni  soglia  di
          rischio,  il  soggetto  responsabile  dovra'   avviare   la
          procedura di bonifica di cui al comma 7. 
              7. Qualora gli esiti della  procedura  dell'analisi  di
          rischio dimostrino che la concentrazione  dei  contaminanti
          presenti nel sito e' superiore ai valori di  concentrazione
          soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
          alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
          documento di analisi  di  rischio,  il  progetto  operativo
          degli interventi di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza,
          operativa o permanente, e,  ove  necessario,  le  ulteriori
          misure di riparazione e di ripristino ambientale,  al  fine
          di minimizzare e ricondurre ad  accettabilita'  il  rischio
          derivante dallo stato di contaminazione presente nel  sito.
          Nel caso di interventi di bonifica o di messa in  sicurezza
          di cui al periodo precedente,  che  presentino  particolari
          complessita' a causa  della  natura  della  contaminazione,
          degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
          o dell'estensione dell'area  interessata  dagli  interventi
          medesimi, il  progetto  puo'  essere  articolato  per  fasi
          progettuali  distinte  al  fine  di  rendere  possibile  la
          realizzazione degli interventi per singole aree o per  fasi
          temporali successive. La regione, acquisito il  parere  del
          comune e  della  provincia  interessati  mediante  apposita
          conferenza di servizi e sentito il  soggetto  responsabile,
          approva  il  progetto,  con   eventuali   prescrizioni   ed
          integrazioni entro sessanta  giorni  dal  suo  ricevimento.
          Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora la
          regione ravvisi la necessita' di richiedere, mediante  atto
          adeguatamente   motivato,   integrazioni   documentali    o
          approfondimenti al progetto, assegnando un congruo  termine
          per  l'adempimento.  In  questa  ipotesi  il  termine   per
          l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del
          progetto integrato. Ai  soli  fini  della  realizzazione  e
          dell'esercizio  degli   impianti   e   delle   attrezzature
          necessarie all'attuazione del progetto operativo e  per  il
          tempo  strettamente  necessario  all'attuazione   medesima,
          l'autorizzazione  regionale  di  cui  al   presente   comma
          sostituisce a  tutti  gli  effetti  le  autorizzazioni,  le
          concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i  pareri
          e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi,
          in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto
          ambientale, ove necessaria, alla  gestione  delle  terre  e
          rocce    da    scavo    all'interno    dell'area    oggetto
          dell'intervento ed allo scarico delle  acque  emunte  dalle
          falde.  L'autorizzazione  costituisce,  altresi',  variante
          urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica  utilita',
          di  urgenza  ed  indifferibilita'  dei   lavori.   Con   il
          provvedimento di approvazione del progetto  sono  stabiliti
          anche  i  tempi  di  esecuzione,  indicando   altresi'   le
          eventuali  prescrizioni  necessarie  per  l'esecuzione  dei
          lavori ed e' fissata l'entita' delle garanzie  finanziarie,
          in misura non superiore al cinquanta per  cento  del  costo
          stimato dell'intervento,  che  devono  essere  prestate  in
          favore della regione  per  la  corretta  esecuzione  ed  il
          completamento degli interventi medesimi. 
              8. I criteri per  la  selezione  e  l'esecuzione  degli
          interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
          sicurezza   operativa    o    permanente,    nonche'    per
          l'individuazione delle migliori tecniche  di  intervento  a
          costi  sostenibili   (B.A.T.N.E.E.C.   -   Best   Available
          Technology Not Entailing Excessive Costs)  ai  sensi  delle
          normative comunitarie sono riportati nell'Allegato  3  alla
          parte quarta del presente decreto, 
              9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i  siti
          contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed
          ambientale  ed  impedisce  un'ulteriore  propagazione   dei
          contaminanti. I progetti di messa  in  sicurezza  operativa
          sono  accompagnati  da  accurati  piani   di   monitoraggio
          dell'efficacia  delle  misure  adottate  ed   indicano   se
          all'atto  della  cessazione  dell'attivita'   si   rendera'
          necessario un intervento di bonifica  o  un  intervento  di
          messa in  sicurezza  permanente.  Possono  essere  altresi'
          autorizzati  interventi   di   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria e di messa  in  sicurezza  degli  impianti  e
          delle  reti  tecnologiche,  purche'  non  compromettano  la
          possibilita' di effettuare o completare gli  interventi  di
          bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
          prevenzione dei rischi. 
              10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica,  messa  in
          sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita'  in
          esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo  di  garantire
          la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di
          approvazione  del  progetto   assicura   che   i   suddetti
          interventi siano  articolati  in  modo  tale  da  risultare
          compatibili con la prosecuzione della attivita'. 
              11.  Nel  caso   di   eventi   avvenuti   anteriormente
          all'entrata in  vigore  della  parte  quarta  del  presente
          decreto che si manifestino successivamente a tale  data  in
          assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
          pubblica, il soggetto interessato  comunica  alla  regione,
          alla provincia e al comune competenti  l'esistenza  di  una
          potenziale   contaminazione   unitamente   al   piano    di
          caratterizzazione  del  sito,  al  fine   di   determinarne
          l'entita'  e  l'estensione  con  riferimento  ai  parametri
          indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai  commi
          4 e seguenti. 
              12. Le indagini ed attivita'  istruttorie  sono  svolte
          dalla provincia, che si  avvale  della  competenza  tecnica
          dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si
          coordina con le altre amministrazioni. 
              13.    La    procedura    di     approvazione     della
          caratterizzazione e del progetto di bonifica si  svolge  in
          Conferenza di servizi convocata dalla regione e  costituita
          dalle   amministrazioni   ordinariamente    competenti    a
          rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per  la
          realizzazione degli interventi compresi  nel  piano  e  nel
          progetto.  La  relativa  documentazione   e'   inviata   ai
          componenti della conferenza di servizi almeno venti  giorni
          prima della data fissata per la discussione e, in  caso  di
          decisione a  maggioranza,  la  delibera  di  adozione  deve
          fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
          opinioni dissenzienti espresse nel corso della  conferenza.
          Compete alla  provincia  rilasciare  la  certificazione  di
          avvenuta bonifica. Qualora  la  provincia  non  provveda  a
          rilasciare tale  certificazione  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento  della  delibera  di  adozione,   al   rilascio
          provvede la regione.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato  Codice
          della Navigazione: 
              "Art.  60  (Concessione   di   esercizio   di   servizi
          portuali). 
              L'esercizio di servizi portuali che richiedono  impiego
          di navi  e  galleggianti,  indicati  nell'articolo  66  del
          codice, e' soggetto a concessione dell'autorita'  marittima
          mercantile. 
              La concessione e' fatta nei modi e  con  le  formalita'
          stabilite dagli articoli 5 a 39.". 
              Si riporta l'epigrafe del decreto  del  Ministro  delle
          Finanze 6 marzo 1997: 
              Decreto  del  Ministro  delle  Finanze  6  marzo  1997,
          recante: "Sostituzione  del  tracciante  acetofenone  nella
          benzina super senza piombo con colorante verde", pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, n. 64. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  23,  comma  4,  del
          decreto-legge 30 dicembre  2005,  n.  273,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio  2006,  n.   51,
          recante:"  Definizione  e  proroga  di   termini,   nonche'
          conseguenti disposizioni urgenti": 
              "Art.  23  (Disposizioni  in  materia  di   energia   e
          attivita' produttive). 
              (Omissis). 
              4. I  termini  di  durata  delle  concessioni  e  degli
          affidamenti per la realizzazione delle reti e  la  gestione
          della distribuzione di gas naturale ai sensi  dell'articolo
          11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo  9
          della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati  fino  al
          dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in  vigore
          del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure,  se
          successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  di  approvazione
          delle risultanze finali dell'intervento".