(( Art. 57-bis 
 
 
Individuazione  delle  infrastrutture  energetiche  strategiche   nei
            settori dell'elettricita' e del gas naturale 
 
   1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e  la  sicurezza
degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica,  nel
quadro  delle  misure  volte   a   migliorare   l'efficienza   e   la
competitivita'  nei  mercati  di  riferimento,  in  sede   di   prima
attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93, sono individuati, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli impianti  e  le  infrastrutture
energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di  interconnessione
con l'estero identificati  come  prioritari,  anche  in  relazione  a
progetti di interesse comune di cui  alle  decisioni  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  in  materia  di  orientamenti  per  le  reti
transeuropee nel  settore  dell'energia  e  al  regolamento  (CE)  n.
663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009. 
  2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al
comma 1 e' aggiornata con periodicita' almeno  biennale,  nell'ambito
delle procedure di cui all'articolo  3  del  decreto  legislativo  1°
giugno 2011, n. 93. )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo 1 giugno  2011,  n.  93,  recante:"  Attuazione
          delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e   2008/92/CE
          relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
          elettrica, del gas naturale e ad una procedura  comunitaria
          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale
          industriale  di  gas  e  di  energia   elettrica,   nonche'
          abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE": 
              "Art.  3  (Infrastrutture  coerenti  con  la  strategia
          energetica nazionale). 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico,  d'intesa  con  la  Conferenza  Unificata,  sono
          individuate, sulla base degli scenari di  cui  all'articolo
          1, comma 2, e in coerenza con il Piano  d'Azione  Nazionale
          adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con  il
          Piano d'Azione  per  l'efficienza  energetica  adottato  in
          attuazione della direttiva 2006/32/CE,  con  riferimento  a
          grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale,
          le necessita' minime di realizzazione o di  ampliamento  di
          impianti   di   produzione   di   energia   elettrica,   di
          rigassificazione di gas naturale liquefatto, di  stoccaggio
          in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di  prodotti
          petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e
          di trasporto di  energia,  anche  di  interconnessione  con
          l'estero,    tenendo    conto    della    loro    effettiva
          realizzabilita' nei tempi previsti, al fine  di  conseguire
          gli obiettivi di politica energetica nazionale,  anche  con
          riferimento agli obblighi derivanti  dall'attuazione  delle
          direttive  comunitarie  in  materia  di   energia,   e   di
          assicurare adeguata sicurezza, economicita'  e  concorrenza
          nelle forniture di energia. 
              2. Il decreto di cui al comma 1 e' aggiornato,  con  le
          stesse modalita' di cui al  comma  1,  con  cadenza  almeno
          biennale in funzione delle esigenze di conseguimento  degli
          obiettivi indicati allo stesso comma, tenendo  conto  della
          effettiva   evoluzione   della    domanda    di    energia,
          dell'integrazione  del  sistema  energetico  italiano   nel
          mercato interno  dell'energia  e  dell'effettivo  grado  di
          avanzamento  della   realizzazione   delle   infrastrutture
          individuate. 
              3. Le amministrazioni interessate  a  qualunque  titolo
          nelle   procedure   autorizzative   delle    infrastrutture
          individuate ai sensi del  comma  1  attribuiscono  ad  esse
          priorita' e urgenza negli adempimenti e  nelle  valutazioni
          di propria competenza. 
              4.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  da  parte   delle
          amministrazioni  regionali  competenti  dei   termini   per
          l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli  atti  di
          propria  competenza,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, assegna  alla  regione  interessata  un  congruo
          termine, per provvedere, non inferiore comunque a due mesi.
          Decorso  inutilmente  il  termine   di   cui   al   periodo
          precedente, il Consiglio dei Ministri, sentita  la  regione
          interessata,  su  proposta  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico, nomina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della
          legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito  commissario,  che
          provvede all'espressione  dei  pareri  ovvero  all'adozione
          degli atti. 
              5. Gli impianti e infrastrutture individuati  ai  sensi
          del comma 1 sono dichiarati di pubblica  utilita',  nonche'
          urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative  vigenti,
          restando alla valutazione  dell'amministrazione  competente
          la possibilita' di effettuare tale dichiarazione anche  per
          altri impianti e infrastrutture della stessa tipologia, ove
          comunque corrispondenti agli obiettivi di cui al comma 1. 
              6. La corrispondenza agli obiettivi di cui al  comma  1
          e' inclusa  tra  i  criteri  di  valutazione  ai  fini  del
          riconoscimento dell'esenzione dall'accesso dei  terzi  alle
          infrastrutture prevista per impianti e  infrastrutture  del
          sistema elettrico e del gas naturale ai sensi delle vigenti
          disposizioni comunitarie. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettere
          a), b) e c), e comma 11 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
          sono  adottati  indirizzi  al  fine  di  mantenere  in  via
          prioritaria  per   gli   impianti   e   le   infrastrutture
          individuate ai sensi del comma 1 le misure esistenti  volte
          a facilitare la realizzazione di impianti e  infrastrutture
          di tale tipologia, nonche' di attribuire  agli  impianti  e
          alle infrastrutture non ricadenti negli obiettivi di cui al
          comma 1 i  maggiori  costi  dei  relativi  potenziamenti  o
          estensioni  delle  reti  di  trasmissione  e  trasporto  di
          energia necessari alla realizzazione degli stessi  impianti
          e infrastrutture. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il
          gas esercita le proprie competenze  in  materia  tariffaria
          coerentemente con le finalita' di cui al presente comma.". 
              Si riporta l'epigrafe del Regolamento (CE) n.  663/2009
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009: 
              "Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio  del  13  luglio  2009  che  istituisce   un
          programma per favorire  la  ripresa  economica  tramite  la
          concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore
          di progetti nel settore dell'energia".