(( Art. 57-bis
Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei
settori dell'elettricita' e del gas naturale
1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza
degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel
quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la
competitivita' nei mercati di riferimento, in sede di prima
attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture
energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione
con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a
progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti
transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) n.
663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.
2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al
comma 1 e' aggiornata con periodicita' almeno biennale, nell'ambito
delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante:" Attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE":
"Art. 3 (Infrastrutture coerenti con la strategia
energetica nazionale).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono
individuate, sulla base degli scenari di cui all'articolo
1, comma 2, e in coerenza con il Piano d'Azione Nazionale
adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il
Piano d'Azione per l'efficienza energetica adottato in
attuazione della direttiva 2006/32/CE, con riferimento a
grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale,
le necessita' minime di realizzazione o di ampliamento di
impianti di produzione di energia elettrica, di
rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio
in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti
petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e
di trasporto di energia, anche di interconnessione con
l'estero, tenendo conto della loro effettiva
realizzabilita' nei tempi previsti, al fine di conseguire
gli obiettivi di politica energetica nazionale, anche con
riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle
direttive comunitarie in materia di energia, e di
assicurare adeguata sicurezza, economicita' e concorrenza
nelle forniture di energia.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' aggiornato, con le
stesse modalita' di cui al comma 1, con cadenza almeno
biennale in funzione delle esigenze di conseguimento degli
obiettivi indicati allo stesso comma, tenendo conto della
effettiva evoluzione della domanda di energia,
dell'integrazione del sistema energetico italiano nel
mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di
avanzamento della realizzazione delle infrastrutture
individuate.
3. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo
nelle procedure autorizzative delle infrastrutture
individuate ai sensi del comma 1 attribuiscono ad esse
priorita' e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni
di propria competenza.
4. Nel caso di mancato rispetto da parte delle
amministrazioni regionali competenti dei termini per
l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli atti di
propria competenza, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, assegna alla regione interessata un congruo
termine, per provvedere, non inferiore comunque a due mesi.
Decorso inutilmente il termine di cui al periodo
precedente, il Consiglio dei Ministri, sentita la regione
interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, nomina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito commissario, che
provvede all'espressione dei pareri ovvero all'adozione
degli atti.
5. Gli impianti e infrastrutture individuati ai sensi
del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilita', nonche'
urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative vigenti,
restando alla valutazione dell'amministrazione competente
la possibilita' di effettuare tale dichiarazione anche per
altri impianti e infrastrutture della stessa tipologia, ove
comunque corrispondenti agli obiettivi di cui al comma 1.
6. La corrispondenza agli obiettivi di cui al comma 1
e' inclusa tra i criteri di valutazione ai fini del
riconoscimento dell'esenzione dall'accesso dei terzi alle
infrastrutture prevista per impianti e infrastrutture del
sistema elettrico e del gas naturale ai sensi delle vigenti
disposizioni comunitarie.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettere
a), b) e c), e comma 11 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
sono adottati indirizzi al fine di mantenere in via
prioritaria per gli impianti e le infrastrutture
individuate ai sensi del comma 1 le misure esistenti volte
a facilitare la realizzazione di impianti e infrastrutture
di tale tipologia, nonche' di attribuire agli impianti e
alle infrastrutture non ricadenti negli obiettivi di cui al
comma 1 i maggiori costi dei relativi potenziamenti o
estensioni delle reti di trasmissione e trasporto di
energia necessari alla realizzazione degli stessi impianti
e infrastrutture. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas esercita le proprie competenze in materia tariffaria
coerentemente con le finalita' di cui al presente comma.".
Si riporta l'epigrafe del Regolamento (CE) n. 663/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009:
"Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un
programma per favorire la ripresa economica tramite la
concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore
di progetti nel settore dell'energia".