Art. 58
Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 6, dopo le parole: «comma 3 del
presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «, nonche', i casi in
cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del
procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie.»;
b) all'articolo 45, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare, con atto motivato,
l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del
procedimento sanzionatorio.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto
legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante: "Attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 45 (Poteri sanzionatori).
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14
novembre 1995, n. 481, l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso
di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n.
714/2009 e degli articoli 36, comma 3, 38, commi 1 e 2, e
41 del presente decreto;
b) articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento
CE n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5,
dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13,
14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del
presente decreto, nonche' l'articolo 20, commi 5-bis e
5-ter del decreto legislativo n. 164 del 2000.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga
altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in caso di
mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti
dell'ACER o dell'Autorita' medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di
avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa
destinataria puo' presentare all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas impegni utili al piu' efficace
perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai
provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata
l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per
l'impresa proponente e concludere il procedimento
sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il
procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di
decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita' degli
eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni
assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di
quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non possono
essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non superiori,
nel massimo, a 154.937.069,73 euro. Le sanzioni medesime
non possono comunque superare il 10 per cento del fatturato
realizzato dall'impresa verticalmente integrata nello
svolgimento delle attivita' afferenti la violazione
nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del
procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas non si applica l'articolo 26
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti
medesimi, il termine per la notifica degli estremi della
violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della
legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in
modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta
e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
altresi' le modalita' procedurali per la valutazione degli
impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria
dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono
essere adottate modalita' procedurali semplificate di
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,
con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche
prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviati
successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto.".