Art. 58 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 
 
   1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 45,  comma  6,  dopo  le  parole:  «comma  3  del
presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «, nonche', i  casi  in
cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di  avvio  del
procedimento  sanzionatorio,  possono   essere   adottate   modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie.»; 
    b) all'articolo 45, dopo il comma 6,  e'  inserito  il  seguente:
«6-bis. Nei casi di particolare  urgenza  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,  con  atto  motivato,
l'adozione  di  misure  cautelari,   anche   prima   dell'avvio   del
procedimento sanzionatorio.». 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  45  del  decreto
          legislativo 1 giugno  2011,  n.  93,  recante:  "Attuazione
          delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e   2008/92/CE
          relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
          elettrica, del gas naturale e ad una procedura  comunitaria
          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale
          industriale  di  gas  e  di  energia   elettrica,   nonche'
          abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 45 (Poteri sanzionatori). 
              1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  legge  14
          novembre 1995, n. 481, l'Autorita' per l'energia  elettrica
          e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in  caso
          di  inosservanza  delle  prescrizioni  e   degli   obblighi
          previsti dalle seguenti disposizioni: 
              a) articoli 13,  14,  15,  16  del  regolamento  CE  n.
          714/2009 e degli articoli 36, comma 3, 38, commi 1 e  2,  e
          41 del presente decreto; 
              b) articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento
          CE n. 715/2009  e  degli  articoli  4,  8,  commi  4  e  5,
          dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13,
          14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4 e 5, 18, 19, 23 e  26  del
          presente decreto, nonche'  l'articolo  20,  commi  5-bis  e
          5-ter del decreto legislativo n. 164 del 2000. 
              2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  irroga
          altresi' sanzioni  amministrative  pecuniarie  in  caso  di
          mancato rispetto delle decisioni giuridicamente  vincolanti
          dell'ACER o dell'Autorita' medesima. 
              3. Entro trenta  giorni  dalla  notifica  dell'atto  di
          avvio    del    procedimento    sanzionatorio,    l'impresa
          destinataria puo' presentare  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  impegni  utili  al   piu'   efficace
          perseguimento degli interessi tutelati dalle  norme  o  dai
          provvedimenti  violati.  L'Autorita'   medesima,   valutata
          l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori  per
          l'impresa   proponente   e   concludere   il   procedimento
          sanzionatorio  senza  accertare  l'infrazione.  Qualora  il
          procedimento sia stato avviato per accertare violazioni  di
          decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta  l'idoneita'  degli
          eventuali  impegni,   sentita   l'ACER.   L'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
          sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga  agli  impegni
          assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
          inesatte o  fuorvianti.  In  questi  casi  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas  puo'  irrogare  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  aumentata  fino  al  doppio  di
          quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni. 
              4.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie   irrogate
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non possono
          essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non superiori,
          nel massimo, a 154.937.069,73 euro.  Le  sanzioni  medesime
          non possono comunque superare il 10 per cento del fatturato
          realizzato  dall'impresa  verticalmente   integrata   nello
          svolgimento  delle  attivita'   afferenti   la   violazione
          nell'ultimo   esercizio   chiuso   prima   dell'avvio   del
          procedimento sanzionatorio. 
              5.  Ai  procedimenti  sanzionatori  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas non si applica  l'articolo  26
          della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Per  i  procedimenti
          medesimi, il termine per la notifica  degli  estremi  della
          violazione agli interessati residenti nel territorio  della
          Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24
          novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni. 
              6.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          disciplina, con proprio  regolamento,  nel  rispetto  della
          legislazione vigente in materia, da adottare entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza,  in
          modo da assicurare agli  interessati  la  piena  conoscenza
          degli atti istruttori, il contraddittorio in forma  scritta
          e orale, la verbalizzazione e la separazione  tra  funzioni
          istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
          altresi' le modalita' procedurali per la valutazione  degli
          impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
          casi  in  cui,  con  l'accordo  dell'impresa   destinataria
          dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio,  possono
          essere  adottate  modalita'  procedurali  semplificate   di
          irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
              6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas puo',  d'ufficio,  deliberare,
          con atto motivato, l'adozione di  misure  cautelari,  anche
          prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  ai  procedimenti  sanzionatori   di   competenza
          dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  avviati
          successivamente  all'entrata   in   vigore   del   presente
          decreto.".