Art. 60
Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di
intervento
1. Al fine di garantire la competitivita' della ricerca, per far
fronte alle sfide globali della societa', il presente capo, nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in
favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione,
definisce gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca diretti al sostegno delle attivita'
di ricerca fondamentale nonche' di ricerca industriale, estese a non
preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse
attivita' di formazione per la valorizzazione del capitale umano.
2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «sviluppo
sperimentale» si intendono le corrispondenti attivita' definite dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla comunicazione della
Commissione europea del 2006/C 323/01, recante «Disciplina
comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323.
3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente
capo le imprese, le universita', gli enti e gli organismi di ricerca
o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi
previsti dai bandi, purche' residenti ovvero con stabile
organizzazione nel territorio nazionale.
4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
(( a) )) interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere
l'avanzamento della conoscenza;
(( b) )) interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali
attivita' non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a
favorire la c) specializzazione del sistema industriale nazionale;
(( c) )) appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo
sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche
amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza
sociale (social big challenges);
(( d) )) azioni di innovazione sociale (social innovation);
(( e) )) interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale,
infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello
qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova
imprenditorialita' innovativa, finalizzati in particolare allo
sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche
pubblico-private di scala nazionale;
(( f) )) interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca
industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e
internazionali.
5. Sono strumenti a sostegno degli interventi cui al comma 4:
i contributi a fondo perduto;
il credito agevolato;
il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106;
la prestazione di garanzie;
le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
(( i voucher individuali di innovazione che le imprese possono
utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione
con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale. ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
2011, n. 110:
"Art. 1. Credito di imposta per la ricerca scientifica
1. E' istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e
2012, un credito di imposta a favore delle imprese che
finanziano progetti di ricerca, in Universita' ovvero enti
pubblici di ricerca. Universita' ovvero enti pubblici di
ricerca possono sviluppare i progetti cosi' finanziati
anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc.
con altre qualificate strutture di ricerca, anche private,
di equivalente livello scientifico. Altre strutture
finanziabili via credito di imposta possono essere
individuate con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere
espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni
abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il
decreto puo' essere adottato.
2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a
decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo
percentuale che eccede la media degli investimenti in
ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che
l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui
al comma 1 e' integralmente deducibile dall'imponibile
delle imprese.
3. Operativamente:
a) per Universita' ed enti pubblici di ricerca si
intendono:
1) le Universita', statali e non statali, e gli
Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente
riconosciuti;
2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 6 del
Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti
di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonche'
l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana e gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico;
3) gli organismi di ricerca cosi' come definiti dalla
lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della
Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre
2006;
b) il credito di imposta:
1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2012;
2) compete nella misura del 90 per cento della spesa
incrementale di investimento se lo stesso e' commissionato
ai soggetti di cui alla lettera a);
3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione
dei redditi e non concorre alla formazione del reddito ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive;
4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli
61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
5) e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle
fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e
h-quater) del medesimo articolo;
6) non e' soggetto al limite annuale di cui all'art. 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le disposizioni applicative del presente art. sono
adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate. Le disposizioni del presente art. assorbono il
credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al
comma 25 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
che e' conseguentemente abrogato.
5. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011,
di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni
di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno
2014. Ai sensi dell' art. 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle
previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla
concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato,
delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione
vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'art. 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196
del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', nonche' le
risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla
conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia
e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e
all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.".
Si riporta l'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
1998, n. 99:
"Art. 7. Procedure di erogazione.
1. I benefici determinati dagli interventi sono
attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta,
bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti
dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 ,
convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale,
contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4,
nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di
contributo in conto capitale esso e' posto a disposizione
dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente
convenzionata, in piu' quote annuali, stabilite per ogni
regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto
conto della durata del programma. Le erogazioni a favore
dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto
responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento
contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere
erogate anche a titolo di anticipazione, previa
presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza
assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare.
Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore
al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che e'
erogato successivamente alla presentazione della
documentazione finale di spesa da parte dell'impresa
beneficiaria e all'effettuazione dei controlli di cui
all'art. 9.
3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, puo' essere
fatto valere, con le modalita' e i criteri di cui alla
legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai fini dell'IVA, dell'IRPEG
e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il bonus fiscale puo' essere utilizzato dal soggetto
beneficiario, con le modalita' stabilite dal decreto 24
gennaio 1996, n. 90 del Ministro delle finanze, in una o
piu' soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo
alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il
concessionario del servizio della riscossione competente
per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto
fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413,
intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse
quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta. Il bonus
fiscale e' rilasciato dal soggetto competente in duplice
esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte
sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna
al concessionario uno dei due esemplari.
5. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le
modalita', in quanto compatibili, previste al comma 2 per
il contributo in conto capitale, fatta salva la
maggiorazione relativa agli interessi di cui al medesimo
comma. L'agevolazione derivante da un finanziamento
agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi
calcolati al tasso di interesse di riferimento, di cui al
comma 2 dell'art. 2, e quelli effettivamente da
corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo
dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al
valore attuale al momento dell'erogazione del
finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le
modalita' di rimborso del finanziamento, che in ogni caso
non possono prevedere una durata superiore a quindici anni,
ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di
preammortamento di durata pari a quella di realizzazione
del programma.
6. Il contributo in conto interessi e' concesso in
relazione a un finanziamento accordato da soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria; esso e'
pari alla quota parte degli interessi, calcolati al tasso
di riferimento previsto dal comma 2 dell'art. 2, posta a
carico dell'Amministrazione. Ai soli fini del calcolo
dell'agevolazione, tale parte di interessi e' scontata al
valore attuale al momento dell'erogazione
dell'agevolazione. L'erogazione del contributo avviene in
piu' quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate
dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'impresa, a
meno che la legge consenta, per le modalita' di
funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilita'
di una erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto
competente puo', tenuto conto della tipologia
dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in
conto interessi in contributo in conto capitale, scontando
al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio
derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e
le altre condizioni economiche alle quali e' perfezionato
il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti e'
calcolato secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge
7 agosto 1997, n. 266. Le eventuali differenze sono
scontate al valore attuale al tasso di riferimento in
vigore al momento della concessione dell'intervento.
8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini
di cui all'art. 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal
comma 2, ultimo periodo, del presente articolo.
9. Presso ciascuna amministrazione statale competente
e' istituito un apposito Fondo per gli interventi
agevolativi alle imprese, al quale affluiscono le risorse
finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi di
competenza della medesima Amministrazione, amministrato
secondo le normative vigenti per tali interventi.".