Art. 61
Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica
(FIRST)
1. Le tipologie di intervento di cui all'articolo 60, comma 4, sono
sostenute con le risorse a valere sul Fondo per gli investimenti in
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) istituito dall'articolo 1,
comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale fondo per gli
investimenti in ricerca scientifica e tecnologica continua a operare
anche attraverso l'esistente contabilita' speciale esclusivamente per
l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedano rientri e per
gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati
dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione
ordinaria in bilancio per gli altri interventi.
2. A garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di
ricerca presentati da soggetti privati e' trattenuta e accantonata,
per ogni intervento, una quota del finanziamento nella misura massima
del 10 per cento dello stesso e nel limite complessivo del 10 per
cento della dotazione annuale del Fondo cui al comma 1.
Riferimenti normativi
Si riporta l'art 1, comma 870, della citata legge n.
296 del 2006:
"870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.".