Art. 62
Modalita' di attuazione e procedure di valutazione
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sulla base del programma nazionale della ricerca e della relazione di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
adotta, (( entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio )),
per ogni triennio di riferimento del predetto programma, indirizzi in
ordine agli obiettivi e alle priorita' di intervento e alle attivita'
di cui al presente capo.
2. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare emanati dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in
conformita' alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le spese
ammissibili, ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali,
quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il
coordinamento generale del progetto, le caratteristiche specifiche
delle attivita' e degli strumenti, le modalita' e i tempi di
attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalita' della loro
concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e
delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente,
delle norme sulla semplificazione dell'attivita' amministrativa e
sulla firma digitale, nonche' prevedendo adempimenti ridotti per
attivita' di non rilevante entita'. Con il medesimo decreto sono
altresi' definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 61 e le condizioni generali di accesso, utilizzo e
rimborso delle somme accantonate a garanzia delle anticipazioni,
l'amministrazione del Fondo (( di cui al comma 1 del medesimo
articolo 61 )) e le modalita' e i requisiti di accesso.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
ammette al finanziamento gli interventi di ricerca industriale di cui
al presente capo, previo parere tecnico-scientifico di esperti
inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di volta in
volta dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. Per gli interventi di ricerca industriale di cui all'articolo
60, comma 4, lettera b), e) e f), l'ammissione al finanziamento e'
altresi' subordinata al parere positivo di esperti tecnici sulla
solidita' e sulla capacita' economico-finanziaria dei soggetti in
relazione all'investimento proposto.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 61, puo' avvalersi,
per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attivita' di
monitoraggio, di banche, di societa' finanziarie, di altri soggetti
qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse umane
specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, in conformita'
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, nonche' di esperti iscritti nell'elenco di cui al comma 3.
6. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei
progetti o programmi presentati non e' richiesto per i progetti gia'
selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi
internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi
internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento
fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del
riparto del Fondo cui all'articolo 61.
7. In un'ottica di merito di progetto, il decreto di cui al comma 2
disciplina i casi e le modalita' in cui il Ministero puo' ammettere i
progetti e i programmi anche in caso di esito negativo della
valutazione di cui al comma 4. A tal fine, il decreto disciplina
l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative, o altre forme
di garanzia rilasciate anche da uno dei soggetti proponenti in forma
di avvalimento rispetto agli soggetti proponenti.
8. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di
gestione dei progetti e programmi di ricerca di cui al comma 4, per
ciascun progetto e programma i partecipanti individuano tra di loro
un soggetto capofila. Il soggetto capofila assolve i seguenti
compiti:
a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con
l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini delle
forme di garanzia in avvalimento di cui al precedente comma 7;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle
stesse presenta, in nome proprio e per conto degli altri soggetti
partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali
variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti
partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del
programma.
9. Il decreto di cui al comma 2 disciplina altresi' i casi di
variazioni soggettive e delle attivita' progettuali, definendone le
modalita' di valutazione ed eventualmente di approvazione.
10. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in
ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in
ambito nazionale.
11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi
di cui al presente (( capo )) nell'Anagrafe nazionale della ricerca.
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 10 del citato decreto legislativo n.
123 del 1998,
"Art. 10. Programmazione degli interventi.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e, per quanto
concerne gli interventi in materia di ricerca scientifica,
con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di cui
all'art. 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere
della Conferenza Stato-Regioni o rispettivamente della
Conferenza Stato-Citta', la relazione di cui all'art. 1
della legge 7 agosto 1997, n. 266 , n ella quale sono
indicati:
a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico in
favore delle imprese per il triennio successivo, avuto
riguardo allo sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo
e del sistema tecnologico, nonche' alle esigenze di
riequilibrio territoriale;
b) lo stato di attuazione delle singole normative;
c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi
perseguiti;
d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli
interventi.
2. Le autorizzazioni legislative di spesa concernenti
interventi agevolativi alle imprese, stabilite da norme in
vigore, a decorrere dall'anno finanziario 1999 vengono
determinate ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive
modificazioni e integrazioni. L'importo cosi' determinato
viene iscritto sotto la voce «Ministero del tesoro», per
essere ripartito tra i fondi istituiti, ai sensi dell'art.
7, comma 9, negli stati di previsione della spesa dei
Ministeri competenti alla concessione degli interventi, in
conformita' alle indicazioni del documento di
programmazione economico-finanziaria.
3. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel
documento di programmazione economico-finanziaria, la legge
di accompagnamento alla legge finanziaria indica:
a) le misure correttive da apportare alla legislazione
vigente;
b) gli obiettivi da perseguire tramite l'adozione di
nuovi interventi.".
Si riporta l'art. 21 della citata legge n. 240 del
2010:
"Art. 21. Comitato nazionale dei garanti per la
ricerca.
1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e
assicurare il buon funzionamento delle procedure di
valutazione tra pari previste dall'art. 20, e' istituito il
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il
CNGR e' composto da sette studiosi, italiani o stranieri,
di elevata qualificazione scientifica internazionale,
appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari, tra i
quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro,
il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci
e non piu' di quindici persone definito da un comitato di
selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto
del Ministro, e' composto da cinque membri di alta
qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal
presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice
presidente del Comitato di esperti per la politica della
ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research
Council, dal presidente dell'European Science Foundation.
2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in
massima considerazione le raccomandazioni approvate da
organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di
convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte
dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'art. 20 e
coordina le attivita' dei comitati suddetti; subentra alla
commissione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173
del 26 luglio 2004, nonche' alla commissione di garanzia
prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale.
Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui
sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi
di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da
essi derivanti, il CNGR puo' provvedere all'espletamento
delle procedure di selezione dei progetti o programmi di
ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio
delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane,
strumentali e finanziarie del Ministero relative alle
attivita' contemplate dal presente comma.
3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i
compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione
dei progetti di ricerca e' compresa nell'ambito dei fondi
riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di
ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per
cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i
componenti del CNGR determina le indennita' spettanti ai
suoi componenti.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del
CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere
nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque
anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al
compimento del settantesimo anno di eta'. Se uno dei
componenti cessa dalla carica prima della scadenza del
proprio mandato, il componente che viene nominato in
sostituzione resta in carica per la durata residua del
mandato. Il predetto componente e' scelto dal Ministro
nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1,
purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile
ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo.
In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco
con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco ha validita'
biennale e scaduto tale termine e' ricostituito con le
modalita' di cui al comma 1.
5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio,
sono individuati due componenti del CNGR che durano in
carica due anni e due componenti che durano in carica
quattro anni. Il CNGR predispone rapporti specifici
sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di
valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il
quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e
delle relazioni del CNGR.".
Si riporta l'art. 3, comma 2 del citato decreto
legislativo n. 123:
"2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto
competente, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o
di erogazione, tenuto conto della complessita' degli
adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere
stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura
privatistica, con societa' o enti in possesso dei necessari
requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' in
relazione allo svolgimento delle predette attivita',
selezionati tramite le procedure di gara previste dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri
derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a
quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara
sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
si riferiscono: in ogni caso e' disposto il pagamento di
penali in caso di revoca di interventi dall'aggiudicatario
in misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti
salvi esclusivamente i casi di accertata falsita' dei
documenti.".