Art. 40 
 
 
               Disposizioni transitorie e di raccordo 
 
  1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 967 del testo unico, alla copertura  dei
posti di funzione dirigenziali non generali si provvede, nel rispetto
dotazioni organiche complessive dei dirigenti di livello non generale
del Ministero della difesa determinate dall'articolo 965 del medesimo
testo unico. 
  2. In via transitoria e sino al  conferimento  degli  incarichi  di
livello dirigenziale, nonche' alla definizione delle risorse umane  e
strumentali per il funzionamento delle nuove strutture, il Segretario
generale, i direttori generali e i direttori  centrali  si  avvalgono
della preesistente organizzazione. L'organizzazione e l'alimentazione
delle nuove strutture saranno attuate con l'acquisizione delle unita'
organizzative e del  personale,  operanti  nelle  articolazioni  gia'
competenti. 
  3. Il servizio comunque prestato dal personale  militare  e  civile
nel periodo transitorio e' ad  ogni  effetto  equipollente  a  quello
svolto anteriormente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  4.  Il  personale  militare  eventualmente  in  soprannumero  sara'
progressivamente     restituito     alla     componente     operativa
proporzionalmente alle assegnazioni di personale civile. 
  5. In caso di verificata indisponibilita' di  dirigenti  civili  di
seconda fascia presso le Direzioni generali, le Direzioni o i Reparti
del Segretariato generale, ovvero presso gli Uffici centrali previsti
dal presente decreto, i relativi incarichi possono essere  conferiti,
temporaneamente, per la durata massima di un  anno,  rinnovabile  per
una sola volta per il  medesimo  periodo,  nel  rispetto  del  numero
massimo di dirigenti militari di livello non generale previsto  dalla
dotazione organica per l'Area tecnico-amministrativa, ad ufficiali di
grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente  delle  Forze
armate. Tali  incarichi  sono  conferiti,  con  decreto  ministeriale
sottoposto  alle  procedure   di   controllo   secondo   le   vigenti
disposizioni.