Art. 47 
 
                       Nomina del collaudatore 
                 (art. 225, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  216,  comma  1,  del
regolamento  generale,  la  nomina  del  collaudatore  e'  effettuata
dall'ente deputato all'approvazione del contratto. 
 
          Note all'art. 47: 
              Si riporta il testo dell'art. 216  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art. 216. (Nomina del collaudatore) - 1. Le stazioni
          appaltanti entro trenta giorni dalla  data  di  ultimazione
          dei lavori, ovvero dalla data di  consegna  dei  lavori  in
          caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico
          del collaudo, secondo quanto  indicato  nell'articolo  120,
          comma 2-bis, del codice. 
              2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di  piu'
          professionalita'  diverse  in  ragione  della   particolare
          tipologia e categoria  dell'intervento,  il  collaudo  puo'
          essere affidato ad una commissione composta da  due  o  tre
          membri. La stazione  appaltante  designa  il  membro  della
          commissione che assume la funzione di presidente. 
              3. Costituiscono requisito abilitante allo  svolgimento
          dell'incarico di collaudo l'essere laureato in  ingegneria,
          architettura, e, limitatamente a un solo  componente  della
          commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie
          e  forestali;  e',   inoltre,   necessaria   l'abilitazione
          all'esercizio della professione nonche', ad esclusione  dei
          dipendenti    delle     amministrazioni     aggiudicatrici,
          l'iscrizione da almeno  cinque  anni  nel  rispettivo  albo
          professionale. 
              4. Possono fare parte della  commissione  di  collaudo,
          limitatamente  ad  un   solo   componente,   i   funzionari
          amministrativi  delle  stazioni  appaltanti,  laureati   in
          scienze  giuridiche  ed  economiche  o  equipollenti,   che
          abbiano prestato servizio per  almeno  cinque  anni  presso
          amministrazioni aggiudicatrici. 
              5. L'incarico di collaudo puo' essere conferito anche a
          soggetti muniti di laurea breve  o  diploma  universitario,
          nell'ambito stabilito dalla  normativa  vigente  in  ordine
          alle attivita' attribuite a ciascuna professione, abilitati
          all'esercizio  della  professione  e,  ad  esclusione   dei
          dipendenti delle amministrazioni  aggiudicatrici,  iscritti
          da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. 
              6. Il collaudo di lavori di  manutenzione  puo'  essere
          affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito
          di diploma tecnico che abbia prestato servizio  per  almeno
          cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad
          un  tecnico  diplomato,  geometra  o  perito,   nell'ambito
          stabilito dalla normativa vigente in ordine alle  attivita'
          attribuite  a  ciascuna  professione,  iscritto  da  almeno
          cinque  anni  all'ordine  o   collegio   professionale   di
          appartenenza. 
              7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo: 
                a)   ai   magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, e agli avvocati e procuratori  dello  Stato,  in
          attivita' di servizio; 
                b) a coloro che nel triennio antecedente hanno  avuto
          rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o
          con i subappaltatori dei lavori da collaudare; 
                c) a coloro che  hanno  comunque  svolto  o  svolgono
          attivita'  di   controllo,   progettazione,   approvazione,
          autorizzazione,  vigilanza  o  direzione  dei   lavori   da
          collaudare; 
                d) a soggetti che facciano parte di  strutture  o  di
          articolazioni   organizzative   comunque   denominate    di
          organismi con funzioni di  vigilanza  o  di  controllo  nei
          riguardi dell'intervento da collaudare; 
                e) a soggetti che hanno espletato le attivita' di cui
          agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice. 
              8. Per i lavori  comprendenti  strutture,  al  soggetto
          incaricato del collaudo  o  ad  uno  dei  componenti  della
          commissione di  collaudo  e'  affidato  anche  il  collaudo
          statico,  purche'  essi  abbiano  i   requisiti   specifici
          previsti  dalla  legge.  Per  i  lavori  eseguiti  in  zone
          classificate come sismiche,  il  collaudo  e'  esteso  alla
          verifica dell'osservanza delle norme sismiche. 
              9. L'affidamento dell'incarico di collaudo  a  soggetti
          esterni, liberi  professionisti,  e'  regolato,  in  quanto
          compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II
          e III. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a
          soggetti esterni,  il  collaudatore  o  i  collaudatori  da
          incaricare,  devono  essere  in  possesso   dei   requisiti
          specifici, richiesti  per  l'intervento  da  collaudare  ed
          avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3,
          4, 5 e 6: 
                a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori  di
          importo pari o superiore a 5.000.000 di euro; 
                b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di
          importo inferiore a 5.000.000 di euro. 
              10. Il soggetto esterno che e' stato incaricato  di  un
          collaudo in corso d'opera da una stazione  appaltante,  non
          puo' essere incaricato dalla medesima di un nuovo  collaudo
          se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura  delle
          operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi  non  in
          corso d'opera il divieto e' stabilito in un anno. Nel  caso
          di  stazioni  appaltanti   nazionali   la   cui   struttura
          organizzativa e' articolata su basi locali, il  divieto  e'
          limitato alla  singola  articolazione  locale.  I  suddetti
          divieti si riferiscono alla sola  ipotesi  di  collaudatori
          non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.".