Art. 49 
 
               Estensione delle verifiche di collaudo 
                 (art. 229, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. In deroga all'art. 219, comma 1, del  regolamento  generale,  in
caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, l'ente  deputato
all'approvazione del contratto assegna un  termine  non  superiore  a
quaranta  giorni  per  il  compimento  delle  operazioni,   trascorso
inutilmente  il  quale  dispone  la  decadenza  dall'incarico,  ferma
restando la responsabilita'  dell'organo  di  collaudo  per  i  danni
derivanti dall'inadempienza. 
 
          Note all'art. 49: 
              Si riporta il testo dell'art. 219, comma 1, del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art. 219. (Estensione delle verifiche di collaudo) -
          1. L'organo di  collaudo  trasmette  formale  comunicazione
          all'esecutore  e  al  responsabile  del  procedimento   del
          prolungarsi delle operazioni rispetto  al  termine  di  cui
          all'articolo 141, comma 1,  del  codice  e  delle  relative
          cause con la indicazione dei provvedimenti da assumere  per
          la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.
          Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il
          responsabile  del  procedimento,  assegna  un  termine  non
          superiore  a  trenta  giorni  per  il  completamento  delle
          operazioni, trascorsi inutilmente  i  quali,  propone  alla
          stazione  appaltante  la  decadenza  dell'incarico,   ferma
          restando la  responsabilita'  dell'organo  suddetto  per  i
          danni che dovessero derivare da tale inadempienza. 
              2. (Omissis).".