Art. 50 
 
                       Visite in corso d'opera 
             (art. 229, comma 2, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  221  del  regolamento
generale, i  verbali  di  visita  sono  trasmessi  all'ente  deputato
all'approvazione  del  contratto  da  parte  del   responsabile   del
procedimento. 
 
          Note all'art. 50: 
              Si riporta il testo dell'art. 221  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art. 221. (Visite in corso d'opera) - 1. Nel caso di
          collaudo in corso  d'opera,  l'organo  di  collaudo,  anche
          statico, effettua visite in corso d'opera  con  la  cadenza
          che esso ritiene adeguata per un  accertamento  progressivo
          della regolare esecuzione dei lavori in relazione a  quanto
          verificato.  In  particolare  e'  necessario  che   vengano
          effettuati   sopralluoghi   durante   l'esecuzione    delle
          fondazioni e di quelle  lavorazioni  significative  la  cui
          verifica risulti impossibile  o  particolarmente  complessa
          successivamente all'esecuzione. 
              2. E' necessario un sopralluogo di  verifica  anche  in
          caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. 
              3.  Di  ciascuna  visita,  alla  quale  devono   essere
          invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, e' redatto
          apposito verbale con le  modalita'  indicate  nell'articolo
          223. 
              4.  I  verbali,  da  trasmettere  al  responsabile  del
          procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle
          visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori  e  sul
          rispetto  dei  termini   contrattuali   e   contengono   le
          osservazioni ed i suggerimenti  ritenuti  necessari,  senza
          che  cio'  comporti   diminuzione   delle   responsabilita'
          dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori,  per
          le parti di rispettiva competenza.".