Art. 50 Visite in corso d'opera (art. 229, comma 2, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 221 del regolamento generale, i verbali di visita sono trasmessi all'ente deputato all'approvazione del contratto da parte del responsabile del procedimento.
Note all'art. 50: Si riporta il testo dell'art. 221 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 221. (Visite in corso d'opera) - 1. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare e' necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. 2. E' necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. 3. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, e' redatto apposito verbale con le modalita' indicate nell'articolo 223. 4. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che cio' comporti diminuzione delle responsabilita' dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.".