Art. 51 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo 1. Restano a carico dell'esecutore gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 224 del regolamento generale.
Note all'art. 51: Si riporta il testo dell'art. 224, commi 1, 2 e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 224. (Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo) - 1. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto dall'articolo 125, comma 5, del codice. 4. (Omissis).".