Art. 51 
 
          Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo 
 
  1. Restano a carico dell'esecutore gli oneri di cui ai commi 1, 2 e
3 dell'art. 224 del regolamento generale. 
 
          Note all'art. 51: 
              Si riporta il testo dell'art. 224, commi 1, 2 e 3,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  207  del
          2010: 
                "Art. 224. (Oneri dell'esecutore nelle operazioni  di
          collaudo) - 1. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a
          disposizione dell'organo di collaudo gli operai e  i  mezzi
          d'opera necessari ad eseguire le operazioni  di  riscontro,
          le esplorazioni, gli scandagli, gli  esperimenti,  compreso
          quanto necessario al collaudo statico. 
              2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre
          per  ristabilire  le  parti  del  lavoro,  che  sono  state
          alterate nell'eseguire tali verifiche. 
              3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti
          obblighi, l'organo di collaudo dispone che  sia  provveduto
          d'ufficio, in danno all'esecutore  inadempiente,  deducendo
          la spesa dal residuo credito dell'esecutore.  Si  applicano
          le  disposizioni  previste  dall'articolo  125,  comma   6,
          lettera  f),  del  codice  e  nel  limite  di  importo  non
          superiore a 200.000 euro previsto dall'articolo 125,  comma
          5, del codice. 
              4. (Omissis).".