Art. 53 
 
        Eccedenza su quanto e' stato autorizzato e approvato 
                 (art. 235, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  228  del  regolamento
generale,  l'organo   di   collaudo   riferisce   all'ente   deputato
all'approvazione del contratto e al responsabile del procedimento per
la fase dell'esecuzione. 
 
          Note all'art. 53: 
              Si riporta il testo dell'art. 228  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art. 228. (Eccedenza su quanto e' stato  autorizzato
          ed approvato) -  1.  Ove  l'organo  di  collaudo  riscontri
          lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non  preventivamente
          autorizzate, le ammette nella contabilita',  previo  parere
          vincolante della stazione appaltante, solo  se  le  ritiene
          indispensabili per l'esecuzione dell'opera e  se  l'importo
          totale dell'opera, compresi i lavori non  autorizzati,  non
          ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti  sospende
          il rilascio del certificato di collaudo e ne  riferisce  al
          responsabile del procedimento  proponendo  i  provvedimenti
          che ritiene opportuni.  Il  responsabile  del  procedimento
          trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo
          di collaudo, con proprio parere, alla  stazione  appaltante
          che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data  di
          ricevimento della relazione. 
              2. L'eventuale  riconoscimento  delle  lavorazioni  non
          autorizzate, non  libera  il  direttore  dei  lavori  e  il
          personale incaricato dalla responsabilita' che loro incombe
          per averle ordinate o lasciate eseguire.".