Art. 54 
 
                       Certificato di collaudo 
                 (art. 236, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. All'emissione del certificato di collaudo provvedono i  soggetti
di cui all'art. 216 del regolamento generale. 
  2.  L'ente  deputato  all'approvazione  del  contratto  riveste  le
funzioni di stazione appaltante anche in relazione all'emissione  del
certificato di collaudo. 
 
          Note all'art. 54: 
              Per il testo  dell'art.  216  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, v. nelle  note
          all'art. 47.