Art. 55 
 
             Verbali di accertamento ai fini della presa 
                       in consegna anticipata 
            (art. 200, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237, 
                       d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Ai fini della presa in consegna anticipata di cui  all'art.  230
del regolamento generale, per stazione appaltante si  intende  l'ente
utente. 
  2. L'organo di collaudo,  qualora  costituito,  o  un  collaudatore
tecnico nominato dal responsabile del procedimento per  l'esecuzione,
attesta l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art.  230
del regolamento generale ed effettua le necessarie constatazioni  per
accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili  senza
inconvenienti  per  l'Amministrazione  e  senza   violare   i   patti
contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto
anche dal direttore dei lavori  e  dall'appaltatore,  e  vistato  dal
responsabile  del  procedimento  per  l'esecuzione,  con   il   quale
riferisce sulle constatazioni effettuate e sulle conclusioni. 
  3. Le constatazioni finalizzate alla  consegna  anticipata  possono
essere effettuate dal direttore dei lavori per i lavori non eccedenti
l'importo di un milione di euro. 
 
          Note all'art. 55: 
              Si riporta il testo dell'art. 230  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art. 230. (Verbali di  accertamento  ai  fini  della
          presa in consegna anticipata)  -  1.  Qualora  la  stazione
          appaltante  abbia  necessita'  di  occupare  od  utilizzare
          l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte  dell'opera  o
          del  lavoro,   prima   che   intervenga   l'emissione   del
          certificato di collaudo provvisorio,  puo'  procedere  alla
          presa in consegna anticipata a condizione che: 
                  a) sia  stato  eseguito  con  esito  favorevole  il
          collaudo statico; 
                  b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura  del
          responsabile del procedimento, il certificato di agibilita'
          per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti
          ed alle opere a rete; 
                  c) siano stati eseguiti i  necessari  allacciamenti
          idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; 
                  d) siano  state  eseguite  le  prove  previste  dal
          capitolato speciale d'appalto; 
                  e) sia stato redatto apposito stato di  consistenza
          dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro. 
              2. A richiesta della stazione  appaltante  interessata,
          l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle
          condizioni  sopra  specificate  nonche'  ad  effettuare  le
          necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione  e
          l'uso dell'opera o  lavoro  sia  possibile  nei  limiti  di
          sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione
          appaltante e senza  ledere  i  patti  contrattuali;  redige
          pertanto un verbale, sottoscritto anche dal  direttore  dei
          lavori e  dal  responsabile  del  procedimento,  nel  quale
          riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui
          perviene. 
              3. La presa  in  consegna  anticipata  non  incide  sul
          giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le  questioni  che
          possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti
          responsabilita' dell'esecutore.".