Art. 55 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata (art. 200, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Ai fini della presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del regolamento generale, per stazione appaltante si intende l'ente utente. 2. L'organo di collaudo, qualora costituito, o un collaudatore tecnico nominato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, attesta l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 230 del regolamento generale ed effettua le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili senza inconvenienti per l'Amministrazione e senza violare i patti contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, e vistato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, con il quale riferisce sulle constatazioni effettuate e sulle conclusioni. 3. Le constatazioni finalizzate alla consegna anticipata possono essere effettuate dal direttore dei lavori per i lavori non eccedenti l'importo di un milione di euro.
Note all'art. 55: Si riporta il testo dell'art. 230 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 230. (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata) - 1. Qualora la stazione appaltante abbia necessita' di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, puo' procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che: a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilita' per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete; c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto; e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro. 2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonche' ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. 3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita' dell'esecutore.".