Art. 56 Lavori non collaudabili 1. Qualora l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ai sensi dell'art. 232 del regolamento generale, ne informa l'ente deputato all'approvazione del contratto.
Note all'art. 56: Si riporta il testo dell'art. 232 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 232. (Lavori non collaudabili) - 1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonche' una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225."