Art. 56 
 
                       Lavori non collaudabili 
 
  1. Qualora l'organo di collaudo ritenga i lavori non  collaudabili,
ai sensi dell'art. 232 del regolamento generale,  ne  informa  l'ente
deputato all'approvazione del contratto. 
 
          Note all'art. 56: 
              Si riporta il testo dell'art. 232  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art. 232. (Lavori non collaudabili) - 1. Nel caso in
          cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili,
          ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite  il
          responsabile  del  procedimento,  per  le   ulteriori   sue
          determinazioni, il processo verbale, nonche' una  relazione
          con le  proposte  dei  provvedimenti  di  cui  all'articolo
          225."