Art. 57 
 
               Ulteriori provvedimenti amministrativi 
                 (art. 241, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. All'emissione degli ulteriori provvedimenti  amministrativi,  di
cui all'art. 234 del regolamento generale, provvede  l'ente  deputato
all'approvazione del contratto. 
 
          Note all'art. 57: 
              Si riporta il testo dell'art. 234  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art. 234. (Ulteriori provvedimenti amministrativi) -
          1.  Condotte  a  termine  le   operazioni   connesse   allo
          svolgimento del  mandato  ricevuto,  l'organo  di  collaudo
          trasmette  al  responsabile  del   procedimento   tutti   i
          documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi: 
                  a) i verbali di visita; 
                  b)  la  dichiarazione  del  direttore  dei   lavori
          attestante l'esito delle prescrizioni ordinate  dall'organo
          di collaudo; 
                  c) il certificato di collaudo; 
                  d) le eventuali relazioni riservate  relative  alle
          riserve  e  alle  richieste  formulate  dall'esecutore  nel
          certificato di collaudo. 
              L'organo   di   collaudo   invia,    per    conoscenza,
          all'esecutore la lettera di trasmissione dei  documenti  di
          cui al presente comma. 
              2. La stazione appaltante - preso in esame l'operato  e
          le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne
          sia il caso in relazione all'ammontare o alla  specificita'
          dell'intervento, i pareri ritenuti  necessari  all'esame  -
          effettua la revisione  contabile  degli  atti  e  delibera,
          entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli  atti
          di  collaudo,  sull'ammissibilita'   del   certificato   di
          collaudo, sulle  domande  dell'esecutore  e  sui  risultati
          degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve
          sul certificato di collaudo per le quali  sia  attivata  la
          procedura  di  accordo  bonario,  il  termine  di  cui   al
          precedente periodo decorre dalla scadenza  del  termine  di
          cui  all'articolo   240,   comma   12,   del   codice.   Le
          deliberazioni della  stazione  appaltante  sono  notificate
          all'esecutore. 
              3. Finche' non e' intervenuta l'approvazione degli atti
          di  collaudo,  la  stazione  appaltante  ha   facolta'   di
          procedere ad un nuovo collaudo. 
              4.   L'organo   di   collaudo,   ove   specificatamente
          incaricato, trasmette al responsabile del  procedimento  la
          relazione generale  acclarante  la  totalita'  delle  spese
          effettuate in relazione ai  lavori  oggetto  del  collaudo,
          definendo altresi' i rapporti tra ente finanziatore ed ente
          beneficiario ove necessario. 
              5. Le relazioni  riservate  di  cui  all'articolo  200,
          comma 2, lettera  f),  all'articolo  202,  comma  2,  e  al
          presente articolo, comma  1,  lettera  d),  sono  sottratte
          all'accesso.".