Art. 58 
 
                 Certificato di regolare esecuzione 
                 (art. 245, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Qualora  l'ente  deputato  all'approvazione  del  contratto  non
ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da'  luogo  a
un certificato di regolare esecuzione dei lavori ai  sensi  dell'art.
237 del regolamento generale. 
 
          Note all'art. 58: 
              Si riporta il testo dell'art. 237  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art. 237. (Certificato di regolare esecuzione) -  1.
          Qualora  la  stazione  appaltante,  nei   limiti   previsti
          dall'articolo  141,  comma  3,  del  codice,  non   ritenga
          necessario conferire l'incarico di collaudo, si  da'  luogo
          ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. 
              2. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso  dal
          direttore dei lavori ed e' confermato dal responsabile  del
          procedimento. 
              3. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso  non
          oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene  gli
          elementi di cui all'articolo 229. 
              4.  Per  il  certificato  di  regolare  esecuzione   si
          applicano le  disposizioni  previste  dagli  articoli  229,
          comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235.".