Art. 58 Certificato di regolare esecuzione (art. 245, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Qualora l'ente deputato all'approvazione del contratto non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da' luogo a un certificato di regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 237 del regolamento generale.
Note all'art. 58: Si riporta il testo dell'art. 237 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 237. (Certificato di regolare esecuzione) - 1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da' luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. 2. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso dal direttore dei lavori ed e' confermato dal responsabile del procedimento. 3. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229. 4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235.".