Art. 59 Compenso spettante ai collaudatori (art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 247, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 238 del regolamento generale, i compensi ai collaudatori di cui all'art. 48 sono determinati secondo le previsioni del regolamento di cui all'art. 92, comma 5, del codice, adottato con apposito decreto del Ministro della difesa. Agli ufficiali di cui all'art. 48 compete anche il riconoscimento degli oneri di missione secondo la normativa vigente al momento dell'assolvimento dell'incarico.
Note all'art. 59: Si riporta il testo dell'art. 238 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 238 (Compenso spettante ai collaudatori) - 1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni, ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione. 2. L'importo da prendere a base del compenso e' quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'esecutore. 3. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra e' aumentato del venti per cento. 4. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale puo' essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al sessanta per cento. 5. Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all'articolo 138, comma 2, del codice, puo' essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto adeguato, l'onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1. 6. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.". Per il testo dell'art. 92, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'articolo 13.