Art. 59 
 
                 Compenso spettante ai collaudatori 
                  (art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 
                 e art. 247, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito  all'art.  238  del  regolamento
generale,  i  compensi  ai  collaudatori  di  cui  all'art.  48  sono
determinati secondo le previsioni del regolamento di cui all'art. 92,
comma 5, del codice, adottato con apposito decreto del Ministro della
difesa.  Agli  ufficiali  di  cui  all'art.  48  compete   anche   il
riconoscimento degli oneri di missione secondo la  normativa  vigente
al momento dell'assolvimento dell'incarico. 
 
          Note all'art. 59: 
              Si riporta il testo dell'art. 238  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art. 238 (Compenso spettante ai collaudatori)  -  1.
          Per gli incarichi affidati  a  soggetti  esterni,  ai  fini
          della  determinazione  del  compenso  spettante  a  ciascun
          collaudatore  per  l'effettuazione  del  collaudo  e  della
          revisione degli atti contabili  possono  essere  utilizzate
          come criterio o  base  di  riferimento,  ove  motivatamente
          ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri
          ed architetti o della categoria professionale  del  tecnico
          diplomato eventualmente incaricato del collaudo  di  lavori
          di manutenzione. 
              2. L'importo da prendere a base del compenso e'  quello
          risultante dallo stato  finale  dei  lavori,  al  lordo  di
          eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali
          riserve dell'esecutore. 
              3.  Per  i  collaudi  in  corso  d'opera  il   compenso
          determinato come sopra e' aumentato del venti per cento. 
              4. Il rimborso delle spese  accessorie  previsto  dalla
          tariffa    professionale    puo'     essere     determinato
          forfettariamente, per ogni singolo  componente,  in  misura
          del  trenta  per  cento  del  compenso  previsto  da  detta
          tariffa. Per i collaudi in corso d'opera detta  percentuale
          puo' essere elevata fino al sessanta per cento. 
              5. Per la determinazione del compenso per la  redazione
          del verbale di accertamento di cui all'articolo 138,  comma
          2, del codice, puo' essere utilizzato come criterio o  base
          di  riferimento,  ove  motivatamente   ritenuto   adeguato,
          l'onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali
          di cui al comma 1. 
              6.  Gli  oneri  necessari  per  la  liquidazione  delle
          parcelle dei collaudatori fanno  carico  agli  stanziamenti
          previsti per ogni singolo intervento e  sono  indicati  nel
          quadro economico dell'intervento.". 
              Per il testo dell'art. 92, comma 5, del citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'articolo 13.