Art. 60 
 
           Collaudo delle opere a finanziamento della NATO 
                 (art. 252, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Il collaudo delle opere realizzate con  il  finanziamento  della
NATO e' eseguito con le procedure previste dal  presente  regolamento
nonche', per gli aspetti non disciplinati, dal regolamento generale. 
  2. Acquisito il certificato di  collaudo,  Geniodife  trasmette  il
documento riepilogativo di spesa, redatto dall'organo  esecutivo  del
Genio che  ha  seguito  i  lavori,  per  la  successiva  accettazione
tecnico-amministrativa delle opere da  parte  degli  organismi  della
NATO. 
  3. L'acquisizione dell'accettazione da parte degli organismi  della
NATO non ha effetto  sui  termini  previsti  per  l'approvazione  del
certificato di collaudo.