Art. 61 
 
Collaudo delle opere finanziate da Paesi alleati o da  organizzazioni
                  internazionali diverse dalla NATO 
                  (art. 253 d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Per le opere finanziate da Paesi  alleati  o  da  organizzazioni
internazionali diverse dalla NATO, il collaudo e' effettuato  a  cura
degli organismi competenti del Paese  alleato  o  dell'organizzazione
internazionale. 
  2. Limitatamente agli aspetti tecnici,  per  verificare  che  siano
rispettate tutte le normative vigenti, con particolare riferimento  a
quelle   di   carattere   strutturale   e   impiantistico,   compresa
l'acquisizione delle omologazioni  previste  ai  fini  dell'esercizio
degli impianti,  Geniodife  nomina  uno  o  piu'  rappresentanti  che
affiancano il collaudatore o i collaudatori  nominati  ai  sensi  del
comma 1.