Articolo 48 - Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio D'Amico" e Accademia nazionale di danza. 1. L'Accademia Nazionale di Arte Drammatica "Silvio D'Amico", istituita con Regio Decreto-Legge 4 ottobre 1935, n. 1882, puo' ricevere un contributo ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attivita', deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a realizzare attivita' produttive e di ricerca nell'ambito teatrale, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell'Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi, scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale. 2. L'Accademia Nazionale di Danza, istituita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, puo' ricevere un contributo ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attivita', deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a realizzare attivita' produttive e di ricerca nell'ambito della danza, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell'Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi, scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale.