Articolo 48  -  Accademia  nazionale  di  arte  drammatica  "Silvio
D'Amico" e Accademia nazionale di danza. 
 
  1. L'Accademia  Nazionale  di  Arte  Drammatica  "Silvio  D'Amico",
istituita con Regio Decreto-Legge  4  ottobre  1935,  n.  1882,  puo'
ricevere un contributo ai sensi del presente decreto sulla base di un
programma di attivita', deliberato dai competenti  organi  statutari,
che comprenda progetti volti a realizzare attivita' produttive  e  di
ricerca nell'ambito teatrale, che prevedano  il  prevalente  utilizzo
degli allievi dell'Accademia, e progetti volti  a  favorire  per  gli
stessi,  scambi  internazionali  orientati  alla  formazione   e   al
perfezionamento internazionale. 
  2.  L'Accademia  Nazionale  di   Danza,   istituita   con   decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, puo' ricevere  un  contributo  ai
sensi del presente decreto sulla base di un programma  di  attivita',
deliberato dai competenti organi statutari,  che  comprenda  progetti
volti a realizzare attivita'  produttive  e  di  ricerca  nell'ambito
della danza, che  prevedano  il  prevalente  utilizzo  degli  allievi
dell'Accademia, e progetti volti a favorire per  gli  stessi,  scambi
internazionali  orientati  alla  formazione  e   al   perfezionamento
internazionale.