Art. 48
Finalita' del bail-in
1. Il bail-in e' disposto:
a) per ripristinare il patrimonio di un soggetto di cui
all'articolo 2 sottoposto a risoluzione nella misura necessaria al
rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia
del mercato, se l'applicazione del bail-in, anche unitamente alle
misure di riorganizzazione aziendale, e' sufficiente a prospettarne
il risanamento; o
b) in caso di cessione ai sensi della Sezione II, per ridurre il
valore nominale delle passivita' cedute, inclusi i titoli di debito,
o per convertire queste passivita' in capitale.
2. Nei confronti del soggetto al quale viene applicato il bail-in
puo' essere disposta la trasformazione della forma giuridica, anche
successivamente alla chiusura della risoluzione. Non si applicano gli
articoli 2437, 2497-quater, 2545-undecies, ne' le disposizioni della
Sezione I del Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile, ad
eccezione degli articoli 2498 e 2500, che si applicano in quanto
compatibili.