Art. 49
Passivita' escluse dal bail-in
1. Sono soggette al bail-in tutte le passivita', ad eccezione delle
seguenti:
a) i depositi protetti;
b) le passivita' garantite, incluse le obbligazioni bancarie
garantite, le passivita' derivanti da contratti derivati di copertura
dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle
obbligazioni, nel limite del valore delle attivita' poste a garanzia
delle stesse, nonche' le passivita' nei confronti
dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi
crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di
prelazione;
c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente
sottoposto a risoluzione di disponibilita' dei clienti, inclusa la
disponibilita' detenuta nella prestazione di servizi e attivita' di
investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi
d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a
condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure
concorsuali applicabili;
d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario
tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualita' di
beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle
procedure concorsuali applicabili;
e) passivita' con durata originaria inferiore a sette giorni nei
confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente
sottoposto a risoluzione;
f) passivita' con durata residua inferiore a sette giorni nei
confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una
controparte centrale, nonche' dei suoi gestori o partecipanti,
purche' le passivita' derivino dalla partecipazione dell'ente
sottoposto a risoluzione ai sistemi;
g) passivita' nei confronti dei seguenti soggetti:
i) dipendenti, limitatamente alle passivita' riguardanti la
retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa
della remunerazione. Il bail-in e' applicato alla componente
variabile della remunerazione, salvo che essa sia stabilita da
contratti collettivi. In ogni caso, esso e' applicato alla componente
variabile della remunerazione del personale piu' rilevante
identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014;
ii) fornitori di beni o servizi necessari per il normale
funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione;
iii) sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai
contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione
ai sistemi.
2. Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto o in parte,
dall'applicazione del bail-in passivita' diverse da quelle elencate
nel comma 1 quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali passivita' in
tempi ragionevoli;
b) l'esclusione e' strettamente necessaria e proporzionata per:
i) assicurare la continuita' delle funzioni essenziali e delle
principali linee di operativita' dell'ente sottoposto a risoluzione,
in modo da consentirgli di preservare la propria operativita' e la
fornitura di servizi chiave; o
ii) evitare un contagio che perturberebbe gravemente il
funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di
mercato con gravi ricadute negative sull'economia di uno Stato membro
o dell'Unione europea;
c) l'inclusione di tali passivita' nell'applicazione del bail-in
determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori
sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che essi
subirebbero in caso di esclusione di tali passivita'
dall'applicazione del bail-in.
3. Le esclusioni ai sensi del comma 2 sono disposte avendo riguardo
a:
a) il principio secondo cui le perdite sono sostenute dagli
azionisti e, solo successivamente, dai creditori dell'ente sottoposto
a risoluzione, secondo il rispettivo ordine di priorita' applicabile
in sede concorsuale; le passivita' escluse dal bail-in possono
ricevere un trattamento piu' favorevole rispetto a quello che
spetterebbe a passivita' ammissibili dello stesso grado o di grado
sovraordinato se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato,
secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo
Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
b) la capacita' di assorbimento delle perdite dell'ente sottoposto
a risoluzione che ne risulterebbe;
c) la necessita' di mantenere risorse adeguate per il finanziamento
di altre procedure di risoluzione;
d) quanto previsto negli atti delegati adottati dalla Commissione
Europea ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 11 della direttiva
2014/59/UE;
e) la natura dei titolari delle passivita', ivi inclusi i titolari
dei depositi di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera a), numero
1), del Testo unico bancario.
4. L'esclusione di passivita' ai sensi del comma 2 e'
preventivamente notificata dalla Banca d'Italia alla Commissione
Europea. Se l'esclusione richiede il contributo del fondo di
risoluzione o di una fonte alternativa di finanziamento, la Banca
d'Italia dispone l'esclusione, salvo che la Commissione Europea,
entro 24 ore dal momento in cui e' stata informata dalla Banca
d'Italia, o entro il diverso termine concordato con quest'ultima,
comunichi il proprio divieto o chieda di apportare modifiche. Negli
altri casi l'esclusione e' disposta senza indugio.
5. Se e' disposta l'esclusione ai sensi del comma 2, le perdite che
le passivita' escluse avrebbero dovuto assorbire sono trasferite,
alternativamente o congiuntamente, su:
a) i titolari delle altre passivita' soggette a bail-in mediante la
loro riduzione o conversione in capitale, fatto salvo l'articolo 22,
comma 1, lettera c);
b) il fondo di risoluzione, il quale, in tal caso, effettua
conferimenti nel capitale dell'ente sottoposto a risoluzione in
misura almeno sufficiente a portare a zero il patrimonio netto o da
ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1.
6. L'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5,
lettera b), puo' essere disposto a condizione che:
a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla
ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione fornito dalle
riserve, dai suoi azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o
di strumenti di capitale e dai detentori di passivita' soggette a
bail-in sia pari ad almeno l'8 per cento delle passivita' totali,
inclusi i fondi propri, dell'ente; e
b) il contributo del fondo di risoluzione non superi il 5 per cento
delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dell'ente sottoposto
a risoluzione.
Al fine dell'applicazione del presente comma, le passivita' totali
dell'ente sottoposto a risoluzione, inclusi i suoi fondi propri, sono
determinati secondo la valutazione disciplinata da dal Capo I,
Sezione II.
7. Il contributo del fondo di risoluzione di cui al comma 5,
lettera b), puo' essere finanziato da:
a) i contributi ordinari;
b) i contributi straordinari che il fondo puo' riscuotere in tre
anni;
c) se gli importi indicati alle lettere a) e b) sono insufficienti,
le altre forme di sostegno finanziario previste dall'articolo 78,
comma 1, lettera c).
8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, lettera a), puo' essere
disposto l'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5,
lettera b), a condizione che:
a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla
ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione fornito dalle
riserve, dagli azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di
strumenti di capitale e dai detentori di passivita' soggette a
bail-in sia pari ad almeno il 20 per cento delle attivita' ponderate
per il rischio dell'ente; e
b) il fondo di risoluzione disponga di un importo pari ad almeno il
3 per cento dei depositi protetti di tutte le banche italiane e le
succursali italiane di banche extracomunitarie derivante da
contributi ordinari e l'ente sottoposto a risoluzione abbia un attivo
su base consolidata inferiore a 900 miliardi di euro.
9. In casi straordinari, si possono reperire ulteriori
finanziamenti da fonti alternative a condizione che:
a) il contributo del fondo di risoluzione abbia raggiunto il limite
del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b); e
b) siano state interamente ridotte o convertite tutte le passivita'
chirografarie soggette a bail-in, fatta eccezione per i depositi
ammissibili al rimborso.
10. Al ricorrere delle condizioni indicate al comma 9, possono
altresi' essere utilizzate eventuali disponibilita' del fondo di
risoluzione derivanti da contributi ordinari anche oltre il limite
del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b).