Art. 50
Requisito minimo di passivita' soggette a bail-in
1. Per assicurare l'applicabilita' del bail-in le banche
rispettano, su base individuale e consolidata, un requisito minimo di
passivita' soggette al bail-in.
2. Il requisito da rispettare su base individuale e' determinato
dalla Banca d'Italia, se del caso previa consultazione con la Banca
Centrale Europea quale autorita' competente, avendo riguardo a:
a) la necessita' di assicurare che la banca possa essere sottoposta
a risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi indicati
all'articolo 21;
b) la necessita' di assicurare che la banca, in caso di
applicazione del bail-in, abbia passivita' sufficienti per assorbire
le perdite e per assicurare il rispetto del requisito di capitale
primario di classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' bancaria, nonche' per ingenerare nel mercato una
fiducia sufficiente in essa;
c) la necessita' di assicurare che, se il piano di risoluzione
prevede che certe categorie di passivita' possono essere escluse dal
bail-in, la banca abbia passivita' sufficienti per assorbire le
perdite e assicurare il rispetto del requisito di capitale primario
di classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
d) le dimensioni, le caratteristiche operative, il modello di
finanziamento e il profilo di rischio della banca;
e) la misura del contributo al finanziamento della risoluzione da
parte di un sistema di garanzia dei depositi ai sensi dell'articolo
86;
f) le ripercussioni negative sulla stabilita' finanziaria che
deriverebbero dal dissesto della banca, anche per effetto del
contagio di altri enti.
3. La Banca d'Italia, con provvedimenti di carattere generale o
particolare adottati, se del caso, previa consultazione con la Banca
Centrale Europea quale autorita' competente, puo' chiedere il
rispetto del requisito previsto dal comma 2 anche da parte dei
soggetti indicati all'articolo 2, diversi da banche. Per le societa'
non finanziarie di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del
Testo Unico Bancario, la facolta' puo' essere esercitata solo nella
misura in cui essa sia assolutamente indispensabile per conseguire
gli obiettivi della risoluzione.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, la Banca d'Italia, con
provvedimenti di carattere generale o particolare:
a) determina, in qualita' di autorita' di risoluzione di gruppo,
sentita, se del caso, la Banca Centrale Europea quale autorita'
competente, il requisito minimo su base consolidata il cui rispetto
deve essere assicurato dalla capogruppo, avendo riguardo, oltre che
ai criteri stabiliti dal comma 2, alla possibilita' che le societa'
controllate aventi sede legale in Stati terzi debbano essere
sottoposte a misure di risoluzione distinte secondo quanto previsto
dal piano di risoluzione;
b) determina il requisito minimo applicabile su base individuale
che deve essere rispettato dalle societa' controllate aventi sede
legale in Italia, tenendo conto dei criteri indicati dal comma 2 e
del requisito applicabile su base consolidata ai sensi della lettera
a);
c) puo' disporre, nei casi di esenzione dal rispetto dei requisiti
individuali previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, l'esenzione
dall'obbligo di rispettare il requisito minimo su base individuale
per le banche capogruppo o che controllano una banca in un altro
Stato membro e per le societa' controllate aventi sede legale in
Italia.
5. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti
aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali
significative stabilite in altri Stati membri, la determinazione del
requisito minimo di passivita' soggette a bail-in e' effettuata
secondo quanto previsto dall'articolo 70.
6. La Banca d'Italia disciplina le caratteristiche delle passivita'
computabili ai fini del presente articolo e le modalita' secondo cui
esse sono computate. Se una passivita' e' disciplinata dal diritto di
uno Stato terzo, essa e' computabile a condizione che la societa'
interessata abbia dimostrato alla Banca d'Italia che l'eventuale
applicazione del bail-in alle passivita' sarebbe efficace
nell'ordinamento di quello Stato. La Banca d'Italia puo' disciplinare
le modalita' con cui questa condizione puo' essere soddisfatta.
7. La determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a
bail-in e la verifica sul rispetto di questo requisito sono
effettuate nell'ambito dell'attivita' di predisposizione o
aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di gruppo.
8. La Banca d'Italia comunica all'ABE le determinazioni assunte ai
sensi del presente articolo