Art. 51
Importo del bail-in
1. L'importo del bail-in e' determinato in base alla valutazione
effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e tiene conto:
a) della necessita' di ristabilire nel mercato una fiducia
sufficiente nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione o
nell'ente-ponte e di permettere a tali enti di rispettare per almeno
un anno i requisiti prudenziali;
b) di una stima prudente del fabbisogno di capitale della societa'
veicolo per la gestione delle attivita', se il programma di
risoluzione prevede la cessione a essa ai sensi dell'articolo 46;
c) del contributo del fondo di risoluzione erogato ai sensi
dell'articolo 49, comma 5, lettera b).
2. Se la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e'
provvisoria e l'importo del bail-in in essa indicato risulta
superiore a quello risultante dalla valutazione definitiva, il valore
dei crediti, delle azioni, delle altre partecipazioni e degli
strumenti di capitale puo' essere ripristinato per la differenza.