Art. 53
Autorizzazioni
1. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni in materia di
autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento
di partecipazioni qualificate, se l'applicazione del bail-in
determina l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione
qualificataai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico Bancario, le
valutazioni ivi previste sono effettuate tempestivamente in modo da
non ritardare l'applicazione dello strumento del bail-in, ne'
impedire il conseguimento degli obiettivi della risoluzione. Se non
sono state completate le valutazioni previste dall'articolo 19 del
Testo Unico Bancario alla data di applicazione del bail-in, si
applica l'articolo 41, commi 3, 4 e 5.
2. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione
non si applicano:
a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile;
b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del Testo Unico della
Finanza;
c) eventuali limiti di possesso azionario e requisiti di
prossimita' territoriale previsti da disposizioni legislative o
statutarie, ivi compresi i limiti previsti dagli articoli 30 e 34 del
Testo Unico Bancario.
3. Se il bail-in e' stato disposto nei confronti di una banca
popolare o di una banca di credito cooperativo, la Banca d'Italia
stabilisce il termine entro il quale deve essere ristabilito il
rispetto dei limiti e dei requisiti previsti al comma 2, lettera c),
ai sensi del Testo Unico Bancario. Se il termine decorre inutilmente,
la Banca d'Italia dispone la trasformazione in societa' per azioni ai
sensi dell'articolo 48, comma 2.