Art. 54
Derivati
1. Il bail-in di una passivita' risultante da un derivato e'
disposto solo al momento del close-out del derivato o successivamente
ad esso. A tal fine, salva l'applicazione dell'articolo 49, comma 2,
la Banca d'Italia dispone che qualsiasi contratto derivato da cui
risulti una passivita' oggetto di bail-in sia sciolto e liquidato per
close-out ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera l).
2. Se le operazioni su derivati sono soggette a un accordo di
netting, la Banca d'Italia o un esperto indipendente da questa
nominato determinano, nell'ambito della valutazione di cui al Capo I,
Sezione II, la passivita' risultante da tali operazioni su base netta
conformemente ai termini dell'accordo.
3. La Banca d'Italia determina il valore delle passivita'
risultanti da derivati secondo:
a) metodologie appropriate per determinare il valore delle classi
di derivati, comprese le transazioni soggette ad accordi di netting;
b) principi per stabilire il momento appropriato in cui determinare
il valore di una posizione su derivati; e
c) metodologie adeguate per confrontare la complessiva distruzione
di valore che deriverebbe dal close-out di derivati con l'importo
delle perdite che sarebbero sostenute dai loro titolari in un
bail-in.