Art. 55
Tasso di conversione del debito in capitale
1. Il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore per
le perdite subite a seguito della riduzione o della conversione; se
la conversione e' disposta quando il patrimonio netto del soggetto al
quale e' applicato il bail-in ha valore positivo, il tasso di
conversione e' definito in modo da diluire in maniera significativa
l'incidenza delle azioni e delle altre partecipazioni esistenti.
2. La Banca d'Italia puo' applicare tassi di conversione diversi a
categorie di passivita' aventi posizione diversa nell'ordine di
priorita' applicabile in sede concorsuale. Se si applicano tassi di
conversione diversi, il tasso di conversione applicabile alle
passivita' sovraordinate in tale ordine e' maggiore di quello
applicabile alle passivita' subordinate.