Art. 56
Piano di riorganizzazione aziendale
1. Quando il bail-in e' applicato per ricapitalizzare un ente
sottoposto a risoluzione, conformemente all'articolo 48, comma 1,
lettera a), e' redatto e attuato un piano di riorganizzazione
aziendale.
2. Il piano e' redatto e attuato da uno o piu' commissari speciali
nominati ai sensi dell'articolo 37 o dall'organo di amministrazione
dell'ente, se non decaduto, e contiene gli elementi indicati dalla
Banca d'Italia con provvedimenti di carattere generale o particolare.
3. Il piano e' trasmesso alla Banca d'Italia entro un mese
dall'applicazione del bail-in. In casi eccezionali, il termine puo'
essere prorogato di un mese.
4. Se il bail-in e' applicato a due o piu' componenti di un gruppo
e non sono stati incaricati della redazione del piano i commissari
speciali, il piano e' elaborato dalla capogruppo con riguardo alle
banche e alle SIM che continuano a far parte del gruppo dopo
l'applicazione del bail-in; il piano e' redatto secondo la procedura
prevista per la redazione dei piani di risanamento di gruppo, di cui
agli articoli 69-quinquies e 69-sexies del Testo Unico Bancario.
Quando la Banca d'Italia e' l'autorita' di risoluzione di gruppo,
essa trasmette il piano alle altre autorita' di risoluzione
interessate e all'ABE.
5. Entro un mese dalla data di presentazione del piano, la Banca
d'Italia, d'intesa con la Banca Centrale Europea quando questa e'
l'autorita' competente, valuta l'adeguatezza del piano a ripristinare
la sostenibilita' economica a lungo termine dell'ente sottoposto a
risoluzione; in caso positivo, approva il piano. In caso contrario,
la Banca d'Italia comunica all'organo di amministrazione o ai
commissari speciali i propri rilievi e chiede di modificare il piano
in modo da tenerne conto.
6. Entro due settimane dalla ricezione della comunicazione di cui
al comma 3, l'organo di amministrazione o i commissari speciali
sottopongono un piano modificato alla Banca d'Italia. Essa valuta il
piano e comunica all'organo di amministrazione o ai commissari
speciali entro una settimana la propria approvazione se ritiene che
il piano modificato tenga adeguatamente conto dei rilievi espressi, o
la richiesta di apportarvi ulteriori modifiche, fissando il termine
per adempiere.
7. L'organo di amministrazione o i commissari speciali attuano il
piano approvato dalla Banca d'Italia e presentano alla stessa almeno
ogni sei mesi una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione
del piano.
8. Se la Banca d'Italia lo ritiene necessario, d'intesa con la
Banca Centrale Europea quando questa e' l'autorita' competente,
l'organo di amministrazione o i commissari speciali rivedono il piano
e sottopongono le eventuali revisioni all'approvazione della Banca
d'Italia.
9. Quando e' applicabile la disciplina dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, il piano e' compatibile con il piano di
ristrutturazione che l'ente sottoposto a risoluzione e' tenuto a
presentare alla Commissione europea. Se il piano di riorganizzazione
e' notificato alla Commissione europea ai sensi della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Banca d'Italia
puo' prorogare il periodo di cui al comma 1 fino a un massimo di due
mesi o fino al termine previsto dalla disciplina degli aiuti di
Stato, se piu' breve.