Art. 57
Effetti del bail-in
1. La riduzione o la conversione sono pienamente efficaci dal
momento individuato ai sensi dell'articolo 32, comma 2,
indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi adempimento
amministrativo o procedurale connesso, ivi inclusi:
a) la modifica di registri, albi o elenchi rilevanti;
b) l'esclusione di azioni o altre partecipazioni o strumenti di
debito dalla negoziazione nelle rispettive sedi di negoziazione;
c) l'ammissione di nuove azioni o altre partecipazioni alle
negoziazioni in una sede di negoziazione;
d) la riammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati o in
altri sistemi di negoziazione di eventuali strumenti di debito che
sono stati oggetto di riduzione senza il requisito di pubblicare un
prospetto.
2. Gli adempimenti amministrativi e procedurali sono eseguiti anche
su iniziativa della Banca d'Italia.
3. Quando una passivita' e' interamente cancellata, gli obblighi a
carico dell'ente sottoposto a risoluzione sorti in relazione alla
passivita' sono estinti a tutti gli effetti e il loro adempimento non
puo' essere richiesto nell'ambito di successive procedure relative
all'ente sottoposto a risoluzione, ne' al suo avente causa.
4. Quando una passivita' e' ridotta parzialmente, lo strumento o il
contratto dal quale deriva la passivita' originaria resta efficace in
relazione al debito residuo, salve le modifiche dell'importo degli
interessi da pagare conseguenti alla riduzione e alle altre modifiche
dei termini contrattuali ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera
i).