Art. 58
Rimozione degli ostacoli al bail-in
1. Le assemblee dei soggetti di cui all'articolo 2 delegano gli
organi di amministrazione a deliberare l'aumento di capitale
necessario per consentire, in caso di bail-in, la conversione di
passivita' in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.
2. Non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2443, commi 1 e
2 del codice civile, ne' gli articoli 2438, comma 1, e 2441 del
codice civile, nonche' altre limitazioni previste dalla legge, da
contratti o dallo statuto che possono ostacolare la conversione.
3. Resta ferma la possibilita' per la Banca d'Italia di disporre
direttamente l'aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 60, comma
1, lettera h).