Art. 59
Riconoscimento contrattuale del bail-in
1. Quando una passivita' soggetta a bail-in a norma dell'articolo
49 e' disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, i soggetti di cui
all'articolo 2 includono nel contratto una clausola mediante la quale
il creditore riconosce che la passivita' e' assoggettabile a un
eventuale bail-in disposto dalla Banca d'Italia e accetta di subirne
gli effetti. La clausola si considera in ogni caso inserita di
diritto nel contratto, anche in sostituzione di clausole difformi
eventualmente apposte dalle parti, senza che sia dovuto alcun
indennizzo per la sua mancata previsione.
2. Il comma 1 si applica alle passivita' contratte dopo il 1°
gennaio 2016.
3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'emittente di fornire un
parere legale relativo all'applicabilita' e all'efficacia della
clausola contrattuale inserita.
4. L'obbligo previsto al comma 1 non si applica se, in base alla
legislazione dello Stato terzo o a un trattato concluso con esso,
risulta che il bail-in disposto dalla Banca d'Italia produce i suoi
effetti sulle passivita' indicate al comma 1.
5. Il bail-in e' comunque disposto e determina i suoi effetti in
via definitiva in relazione ai soggetti di cui all'articolo 2 anche
in caso di assenza o inefficacia della clausola prevista dal comma 1.