Art. 46 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, lettera c), del  regolamento
(CE)  n.   1069/2009,   e'   vietata   l'alimentazione   di   animali
d'allevamento con piante erbacee  assunte  attraverso  il  pascolo  o
somministrate dopo essere state raccolte, provenienti da terreni  sui
quali  sono  stati  applicati  fertilizzanti  organici  o  ammendanti
diversi dallo stallatico, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba
abbiano luogo alla scadenza di un periodo  di  attesa  di  almeno  21
giorni volto a garantire un adeguato  controllo  dei  rischi  per  la
salute pubblica e degli animali. Tale condizione  non  si  adotta  se
sono applicati sul terreno i sottoprodotti di origine animale di  cui
al regolamento (UE) n. 142/2011, allegato II, capo  II,  lettera  b),
qualora l'autorita' sanitaria competente ritenga che  non  presentino
rischi di propagazione di  malattie  veterinarie  gravi.  L'autorita'
competente puo' fissare un periodo piu'  lungo  di  quello  indicato,
durante il quale e' proibito il pascolo per motivi di salute pubblica
o animale. L'autorita' competente assicura  che  i  codici  di  buone
pratiche agricole siano messi a disposizione di coloro che utilizzano
fertilizzanti organici e ammendanti, tenendo conto  delle  condizioni
locali. 
  2. Al fine  di  tutelare  l'ambiente  dall'inquinamento  arrecabile
anche da altri fertilizzanti,  in  attuazione  del  codice  di  buona
pratica agricola e dei Piani di tutela delle acque, le regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano  elaborano  programmi  per
promuovere   l'adozione   di   tecniche   atte    a    razionalizzare
l'utilizzazione  dei   concimi   minerali   e   di   altre   sostanze
fertilizzanti, per prevenire l'esubero e l'accumulo  al  suolo  degli
elementi nutritivi. 
  3. I criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili, ai  sensi
dell'allegato 7, Parte AII della Parte terza del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dovranno essere definiti tenendo  conto  anche
dei carichi derivanti da eventuali fonti di pressione di origine  non
agricola  che  possono  concorrere  a   determinare   lo   stato   di
contaminazione,   e   saranno    oggetto    di    apposito    decreto
interministeriale da adottarsi, previa intesa della Conferenza  Stato
Regioni,  entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto. 
  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto  secondo  i
rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli Statuti speciali  e  delle
relative norme di attuazione. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 febbraio 2016 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

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