Art. 46
Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento
(CE) n. 1069/2009, e' vietata l'alimentazione di animali
d'allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o
somministrate dopo essere state raccolte, provenienti da terreni sui
quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti
diversi dallo stallatico, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba
abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21
giorni volto a garantire un adeguato controllo dei rischi per la
salute pubblica e degli animali. Tale condizione non si adotta se
sono applicati sul terreno i sottoprodotti di origine animale di cui
al regolamento (UE) n. 142/2011, allegato II, capo II, lettera b),
qualora l'autorita' sanitaria competente ritenga che non presentino
rischi di propagazione di malattie veterinarie gravi. L'autorita'
competente puo' fissare un periodo piu' lungo di quello indicato,
durante il quale e' proibito il pascolo per motivi di salute pubblica
o animale. L'autorita' competente assicura che i codici di buone
pratiche agricole siano messi a disposizione di coloro che utilizzano
fertilizzanti organici e ammendanti, tenendo conto delle condizioni
locali.
2. Al fine di tutelare l'ambiente dall'inquinamento arrecabile
anche da altri fertilizzanti, in attuazione del codice di buona
pratica agricola e dei Piani di tutela delle acque, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano elaborano programmi per
promuovere l'adozione di tecniche atte a razionalizzare
l'utilizzazione dei concimi minerali e di altre sostanze
fertilizzanti, per prevenire l'esubero e l'accumulo al suolo degli
elementi nutritivi.
3. I criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili, ai sensi
dell'allegato 7, Parte AII della Parte terza del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dovranno essere definiti tenendo conto anche
dei carichi derivanti da eventuali fonti di pressione di origine non
agricola che possono concorrere a determinare lo stato di
contaminazione, e saranno oggetto di apposito decreto
interministeriale da adottarsi, previa intesa della Conferenza Stato
Regioni, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto secondo i
rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli Statuti speciali e delle
relative norme di attuazione.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2016
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 704