Art. 46 Disposizioni finali 1. Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, e' vietata l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte, provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti diversi dallo stallatico, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni volto a garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali. Tale condizione non si adotta se sono applicati sul terreno i sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, allegato II, capo II, lettera b), qualora l'autorita' sanitaria competente ritenga che non presentino rischi di propagazione di malattie veterinarie gravi. L'autorita' competente puo' fissare un periodo piu' lungo di quello indicato, durante il quale e' proibito il pascolo per motivi di salute pubblica o animale. L'autorita' competente assicura che i codici di buone pratiche agricole siano messi a disposizione di coloro che utilizzano fertilizzanti organici e ammendanti, tenendo conto delle condizioni locali. 2. Al fine di tutelare l'ambiente dall'inquinamento arrecabile anche da altri fertilizzanti, in attuazione del codice di buona pratica agricola e dei Piani di tutela delle acque, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano elaborano programmi per promuovere l'adozione di tecniche atte a razionalizzare l'utilizzazione dei concimi minerali e di altre sostanze fertilizzanti, per prevenire l'esubero e l'accumulo al suolo degli elementi nutritivi. 3. I criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili, ai sensi dell'allegato 7, Parte AII della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovranno essere definiti tenendo conto anche dei carichi derivanti da eventuali fonti di pressione di origine non agricola che possono concorrere a determinare lo stato di contaminazione, e saranno oggetto di apposito decreto interministeriale da adottarsi, previa intesa della Conferenza Stato Regioni, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2016 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 704