Art. 123 
 
 
                      (Scelta delle procedure) 
 
  1. Nell'aggiudicazione di appalti di  forniture,  di  lavori  o  di
servizi, gli enti aggiudicatori utilizzano procedure  di  affidamento
aperte, ristrette o negoziate  precedute  da  indizione  di  gara  in
conformita' alle disposizioni di cui alla presente sezione. Gli  enti
aggiudicatori possono altresi' ricorrere  a  dialoghi  competitivi  e
partenariati per l'innovazione in conformita'  alle  disposizioni  di
cui alla presente sezione. 
  2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 122, le  procedure  di
affidamento  di  cui  al  presente  Titolo,  sono   precedute   dalla
pubblicazione di un avviso di indizione di gara con  le  modalita'  e
nel rispetto dei termini stabiliti dal presente codice. 
  3. La gara puo' essere indetta con una delle seguenti modalita': 
  a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 127  se  il
contratto e' aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata; 
  b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma
dell'articolo 134 se il contratto e' aggiudicato  mediante  procedura
ristretta  o  negoziata  o  tramite  un  dialogo  competitivo  o   un
partenariato per l'innovazione; 
  c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 129. 
  4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori  economici
che  hanno  manifestato  interesse  in  seguito  alla   pubblicazione
dell'avviso periodico  indicativo  sono  successivamente  invitati  a
confermare  il  proprio   interesse   per   iscritto,   conformemente
all'articolo 131. 
  5.  Gli  enti  aggiudicatori  possono  ricorrere  a  una  procedura
negoziata senza previa indizione di gara,  di  cui  all'articolo  63,
esclusivamente nei casi e nelle  circostanze  espressamente  previsti
all'articolo 125.