Art. 124 
 
         ( Procedura negoziata con previa indizione di gara) 
 
  1.  Nelle  procedure  negoziate  con  previa  indizione  di   gara,
qualsiasi  operatore  economico  puo'  presentare  una   domanda   di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo
le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore  per  la  selezione
qualitativa. 
  2.  Il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione e' fissato, in linea di massima, in non meno di trenta
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come  mezzo
di indizione di gara e' usato un avviso periodico  indicativo,  dalla
data dell'invito a confermare  interesse  e  non  e'  in  alcun  caso
inferiore a quindici giorni. 
  3.   Soltanto   gli   operatori   economici   invitati    dall'ente
aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni  fornite
possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono
limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla
procedura secondo quanto previsto dall'articolo 91. 
  4. Il termine per la ricezione delle offerte  puo'  essere  fissato
d'accordo tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purche'
questi ultimi dispongano  di  un  termine  identico  per  redigere  e
presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine  per
la ricezione delle offerte, il termine non puo'  essere  inferiore  a
dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.