Art. 128 
 
       (Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione) 
 
  1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e  gestire  un  proprio
sistema di qualificazione degli operatori economici. Tale sistema  va
reso pubblico con un  avviso  di  cui  all'allegato  XIV,  parte  II,
lettera H, indicando le finalita' del sistema di qualificazione e  le
modalita' per conoscere le norme relative al suo funzionamento. 
  2. Se viene indetta una gara con un  avviso  sull'esistenza  di  un
sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta,
o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra  i
candidati qualificati con tale sistema. 
  3. Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso  sull'esistenza  del
sistema il periodo di validita' del sistema  di  qualificazione.  Per
gli  appalti  di  importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di   cui
all'articolo  35,  essi  informano  l'Ufficio   delle   pubblicazioni
dell'Unione europea di  qualsiasi  cambiamento  di  tale  periodo  di
efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari: 
  a) se il periodo di efficacia viene modificato senza porre fine  al
sistema,  il  modello  utilizzato   inizialmente   per   gli   avvisi
sull'esistenza dei sistemi di qualificazione; 
  b) se viene posto termine al sistema, un avviso  di  aggiudicazione
di cui all'articolo 129.