Art. 129 
 
     (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati) 
 
  1. I  bandi  di  gara  possono  essere  utilizzati  come  mezzo  di
indizione  di  gara  per  tutte  le  procedure.  Essi  contengono  le
informazioni di cui alla parte pertinente dell'allegato XIV, parte II
e sono pubblicati conformemente all'articolo 130. 
  2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto  o  di  un
accordo  quadro  che  faccia  seguito  alla  relativa  decisione   di
aggiudicazione o di conclusione, gli enti  aggiudicatori  inviano  un
avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della  procedura  di
appalto. Tale avviso contiene le  informazioni  di  cui  all'allegato
XIV, parte II, lettera G ed e' pubblicato conformemente  all'articolo
130. Si applicano altresi' le disposizioni di  cui  all'articolo  98,
commi 2, 3, 4 e 5. 
  3. Nel  caso  di  contratti  per  servizi  di  ricerca  e  sviluppo
(«servizi R & S»), le informazioni riguardanti la natura e la 
quantita' dei servizi possono limitarsi: 
    
  a) all'indicazione «servizi  R  &  S»  se  il  contratto  e'  stato
aggiudicato mediante procedura  negoziata  senza  indizione  di  gara
conformemente all'articolo 125;
    
  b)  a  informazioni  che  siano  almeno  tanto  dettagliate  quanto
specificato nell'avviso utilizzato  come  mezzo  di  indizione  della
gara. 
  4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato  XIV,  parte  II,
lettera G e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo  in
forma semplificata e per motivi statistici.